tratto da giustizia-amministrativa.it

Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Pianificazione – Discrezionalità – Procedimento – Termine – Esclusione

Non trova applicazione il termine di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 241 del 1990, in presenza di un procedimento amministrativo di approvazione di un programma di interventi in variante al PRG, connotato da intrinseca complessità, da discrezionalità particolarmente ampia e, conseguentemente, da scansioni temporali di istruttoria, approfondimento e delibazione necessariamente diverse e più ampie rispetto a quelle proprie di una domanda dal contenuto semplice. La non applicabilità della norma de qua non esclude il carattere comunque doveroso dell’azione amministrativa, che deve essere portata a conclusione; il necessario rispetto (verificabile in sede giurisdizionale sub specie di vizio di violazione di legge) dei principi di efficacia e non aggravamento, che si traduce nell’effettiva funzionalizzazione degli adempimenti procedimentali all’utile conseguimento del risultato finale; una sorta di licenza per l’amministrazione, comunque soggetta al dovere di correttezza, lealtà e rispetto dell’affidamento del privato, la cui violazione genera un obbligo risarcitorio. (1).

Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Procedimento – Termine – Indennizzo – Risarcimento – Duplicazione – Esclusione

L’art. 2-bis, comma 1, legge n. 241 del 1990, allorché parla di “danno ingiusto” (“cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”), rimanda alla lesione della situazione giuridica rilevante e al bene della vita sotteso ad essa. (Nella fattispecie in esame, la sezione assume che non compete all’appellante alcuna somma ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 241 del 1990, atteso che la relativa richiesta costituisce una duplicazione della domanda risarcitoria già formulata in ricorso ed evoca profili di danno che, nella specie, per quanto attiene ai profili patrimoniali, sono già pienamente coperti dalla domanda risarcitoria avanzata in giudizio e, per quanto concerne quelli non patrimoniali, sono del tutto sforniti di prova e di allegazione). (2).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini

Consiglio di Stato, sezione IV, 24 febbraio 2025, n. 1563 – Pres. Lopilato, Est. Lamberti

Torna in alto