tratto da biblus.acca.it

La vicenda processuale di un’ordinanza di demolizione conclusa per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’entrata in vigore del Salva Casa

Le semplificazioni introdotte dal decreto “Salva Casa” per la regolarizzazione degli immobili con lievi difformità offre nuove opportunità ma solleva ancora molti dubbi. Uno di questi riguarda la sua applicabilità ai procedimenti di demolizione già avviati.

Un caso emblematico è quello affrontato dal TAR Lazio con la sentenza n. 2729/2025, che ha evidenziato l’impatto concreto del decreto Salva Casa sulle ordinanze di demolizione.

Il caso riguarda due cittadini che hanno impugnato un’ordinanza di demolizione emessa da un Comune nel febbraio 2021. Il provvedimento imponeva ai due imputati a propria cura e spese, la rimozione di opere edilizie ritenute abusive entro 120 giorni, facendo riferimento D.P.R. 380/2001 e alla normativa regionale vigente. I ricorrenti hanno contestato la legittimità dell’ordinanza e si sono rivolti al TAR Lazio per ottenere l’annullamento del provvedimento. Il Comune, dal canto suo, ha difeso la propria decisione, chiedendo il rigetto del ricorso.

In seguito, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse nel proseguire il ricorso alla luce dell’entrata in vigore del Decreto Salva Casa.

Il Tar ha preso atto della dichiarazione delle parti e ha concluso che “(…) con dichiarazione depositata in data 2 gennaio 2025 la parte ha rappresentato il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, in ragione della disciplina di cui al D.L. n. 69/2024, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2024, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (cd. Decreto Salva Casa), intervenuta nelle more e che, asseriscono i ricorrenti, “sembra potersi applicare al caso in esame”, avendo gli stessi “già avviato una interlocuzione con il Comune interessato (…)”.

Di conseguenza, alla luce del nuovo quadro normativo e a seguito della dichiarazione dei ricorrenti, il TAR ha ritenuto che il ricorso fosse improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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