Tratto da: Lavori Pubblici
Quando il principio di rotazione degli inviti impedisce all’operatore uscente di partecipare a una nuova procedura? Le deroghe introdotte dall’art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) consentono di reinvitare il concessionario, anche se già affidatario del servizio?
A rispondere su una delle questioni più frequenti nell’ambito delle procedure sottosoglia è il TAR Lazio con la sentenza del 29 settembre 2025, n. 16754, pronunciandosi sulla legittimità dell’aggiudicazione a favore del concessionario uscente di un servizio.
Il caso in esame riguardava una procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, di valore inferiore alla soglia comunitaria (art. 14).
L’ente concedente aveva invitato sette operatori economici, ma avevano presentato offerta soltanto due concorrenti: il concessionario uscente e la ricorrente.
Sulla base delle spiegazioni dell’Amministrazione, il TAR ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, osservando che:
- gli affidamenti precedentemente assegnati all’OE erano temporanei e legati a esigenze urgenti;
- la partecipazione di soli due operatori dimostrava l’assenza di reali alternative di mercato;
- senza l’invito all’OE uscente si sarebbe avuta una procedura di fatto monoconcorrenziale, con rischio di aggiudicazione a un’offerta meno valida.
Pertanto, l’applicazione rigida del principio di rotazione avrebbe compromesso sia il principio del risultato (art. 1 d.lgs. n. 36/2023), sia quello della concorrenza.
Disciplinato dall’art. 49 del d. Lgs. n. 36/2023, il principio di rotazione vieta di affidare due volte consecutive lo stesso servizio allo stesso operatore (comma 2).
Tuttavia, lo stesso articolo prevede una deroga al comma 4: l’operatore uscente può essere reinvitato o riaggiudicatario “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e all’effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa”.
La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di un divieto non assoluto, da applicare in modo flessibile, evitando interpretazioni formalistiche che potrebbero sacrificare il principio del risultato e la tutela della concorrenza.
La sentenza conferma tre principi cardine:
- rotazione non assoluta: l’art. 49, comma 4, consente di derogare al divieto di reinvito, purché l’amministrazione motivi in base alla struttura del mercato e all’effettiva assenza di alternative;
- centralità del risultato: l’esclusione automatica dell’uscente, in assenza di concorrenza effettiva, contrasterebbe con l’art. 1 del Codice, che impone di privilegiare il miglior rapporto qualità/prezzo.
- motivazione dei punteggi: quando i criteri sono chiari e dettagliati, il punteggio numerico è sufficiente a rendere intellegibile la valutazione della Commissione.
Si tratta di un orientamento che valorizza la sostanza rispetto alla forma, coerente con la linea del nuovo Codice dei contratti.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’affidamento, senza alcuna violazione dei principi sanciti dall’art. 49 del Codice Appalti.
In particolare:
- la deroga al principio di rotazione può essere applicata quando l’esclusione dell’uscente ridurrebbe la concorrenza o impedirebbe di selezionare la migliore offerta.
- l’esclusione automatica dell’uscente, in assenza di concorrenza effettiva, contrasterebbe con il principio del risultato che permea il Codice dei Contratti e che impone di privilegiare il miglior rapporto qualità/prezzo.
In definitiva, il TAR ribadisce che il principio di rotazione va applicato con equilibrio, senza trasformarlo in un vincolo formale che rischi di compromettere qualità, concorrenza e risultato dell’affidamento.