Tratto da: Sentenzeappalti  

TAR Milano, 14.07.2025 n. 2642

Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, non vi è dubbio che l’Allegato 4 invita gli O.E. all’uso della Tabella n. 1 al fine della determinazione della stima delle derrate alimentari.
Sennonché, a differenza di quanto asserito dalla ricorrente, non si rinviene in alcun punto dell’art. 16.1 del Disciplinare di gara né delle sezioni “Prescrizioni” e “Condizioni dell’offerta economica” la comminatoria della sanzione della esclusione dalla procedura in caso di omessa allegazione della tabella in analisi.
Ciò in osservanza del duplice rilievo per cui:
a) ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis vanno applicate le norme in materia di contratti e, anzitutto, i criteri di interpretazione letterale e sistematico ex artt. 1362 e 1363 del Cod. Civ. che escludono che dette clausole possano essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse significati impliciti o inespressi, imponendo che la loro interpretazione si fondi sul significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, e che, laddove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, debba prescegliersi, in forza del principio di favor partecipationis, il significato più favorevole al concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2024, n. 1439, che richiama, tra le tante, Sez. V, 29 novembre 2022, n. 10491; 4 ottobre 2022, n. 8481; 2 marzo 2022 n.1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; Sez. III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322; Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1447);
b) non è possibile desumere una qualsivoglia sanzione espulsiva dall’avverbio “obbligatoriamente” e dal verbo “dovere”, considerato che le cause di esclusione sono di stretta interpretazione (arg. ex Cons. Stato, Sez. III, 7 novembre 2022, n. 9719).
Escluso, dunque, l’effetto espulsivo dalla mancata allegazione, ad avviso del Collegio, non può darsi seguito al subordinato percorso argomentativo per cui, nel caso di specie, la mancata allegazione della Tabella n. 1 comporti, quoad effectum, l’azzeramento del punteggio relativo al criterio di valutazione B.1.
Come correttamente evidenziato dalla S.A., la Tabella n. 1 era dettata con il chiaro e testuale intento di “… facilitare i concorrenti e garantire la par condicio fra gli stessi …” in rapporto agli elementi quantitativi delle derrate alimentari, sicché non era la “Tabella 1” oggetto di valutazione ma i dati in essa riportati.
Ne consegue che, in forza di una lettura sostanziale delle prescrizioni poste dalla lex specialis, deve ritenersi non solo ammissibile ma anche idonea a essere vagliata nel merito da parte della Commissione giudicatrice l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, avendo questi riportato debitamente i dati quantitativi richiesti dalla Tabella n. 1 nella “Tabella di calcolo” di cui al sub allegato n. 7 alla relazione tecnica.
Difatti, nelle procedure evidenziali regolate dall’attuale Codice dei contratti pubblici, come la presente, il principio del risultato si configura quale “stella polare” per le stazioni appaltanti nella conduzione delle procedure e fondamentali nel garantire gare d’appalto efficienti, efficaci e orientate al conseguimento dell’interesse pubblico, invitando così tanto le stazioni appaltanti nella relative procedure quanto il G.A. nei contenziosi relativi a dare prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli dell’osservanza di formalismi eccessivi (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812, che richiama Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2023, n. 7111; 27 ottobre 2022, n. 9249, 4 ottobre 2022, n. 8481 2 marzo 2022, n. 1486 e 20 aprile 2020, n. 2486).

Torna in alto