Tratto da: Lavoripubblici
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 31 marzo 2026, adottato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, che interviene in modo diretto sull’attuazione delle norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici.
Il provvedimento si inserisce nel solco delle proroghe già disposte dal legislatore – da ultimo con la Legge n. 15/2025 – che ha fissato al 31 dicembre 2027 il termine per l’adeguamento completo. Tuttavia, il decreto compie un passaggio ulteriore e decisivo: introduce una vera e propria roadmap operativa, articolata per fasi, che rende progressivamente esigibili gli adempimenti anche prima della scadenza finale.
Vengono così ridefinite, in modo più strutturato, le modalità con cui gli enti proprietari e le istituzioni scolastiche devono gestire il percorso di adeguamento.
Il cuore del decreto è rappresentato dall’articolazione temporale degli obblighi, che introduce un sistema per step successivi e supera definitivamente l’impostazione fondata su un unico termine finale.
Il primo passaggio, da considerarsi inderogabile, riguarda la presentazione della SCIA antincendio entro nove mesi dalla pubblicazione del decreto presso il competente Comando dei vigili del fuoco, attestante l’attuazione di un primo nucleo di misure essenziali.
Si tratta di disposizioni già previste dal D.M. 26 agosto 1992, tra cui:
- sistemi di allarme e diffusione sonora;
- illuminazione di sicurezza;
- estintori;
- segnaletica di sicurezza;
- norme di esercizio.
Questo primo step non ha solo una funzione formale, ma consente di garantire un livello minimo di sicurezza immediatamente verificabile, anche in presenza di edifici non ancora completamente adeguati.
Il secondo passaggio resta ancorato al termine del 31 dicembre 2027, entro il quale dovranno essere completati tutti gli interventi previsti dalla normativa antincendio e presentata la SCIA finale attestante il pieno adeguamento.
Ne deriva un modello a doppio livello:
- obblighi immediati, con scadenza ravvicinata e contenuto minimo definito;
- adeguamento completo, con orizzonte temporale più ampio ma già scandito.
Il decreto chiarisce anche un aspetto operativo rilevante, individuando le modalità tecniche attraverso cui può essere realizzato l’adeguamento.
Gli interventi possono essere effettuati:
- secondo le prescrizioni del D.M. 26 agosto 1992;
- oppure applicando le norme tecniche del D.M. 3 agosto 2015, integrate dal D.M. 7 agosto 2017;
- oppure sulla base di un progetto in deroga approvato ai sensi del d.P.R. n. 151/2011.
Questa flessibilità consente di adattare il percorso alle caratteristiche dell’edificio e allo stato degli interventi, senza però incidere sull’obbligo di rispettare le scadenze intermedie.
Anche nei casi in cui si utilizzi il cosiddetto Codice di prevenzione incendi, resta infatti fermo l’obbligo di presentare la SCIA entro nove mesi, attestando l’attuazione almeno delle misure minime relative alla gestione della sicurezza, agli impianti e alla segnaletica.
Uno degli elementi più rilevanti del decreto è rappresentato dall’introduzione esplicita delle misure gestionali di mitigazione del rischio, da adottare fino al completamento degli interventi.
Il provvedimento prende atto di una condizione diffusa – la presenza di edifici non pienamente conformi – e impone una gestione attiva del rischio residuo, che diventa parte integrante degli obblighi.
In particolare, istituzioni scolastiche ed enti locali sono chiamati a individuare misure compensative coerenti con la valutazione del rischio incendio, tenendo conto delle criticità effettivamente presenti.
A titolo indicativo, il decreto richiama una serie di interventi immediatamente attuabili, tra cui:
- limitazione del carico d’incendio;
- eliminazione di materiali non conformi;
- controllo dell’affollamento e della distribuzione degli occupanti;
- rafforzamento delle attività di sorveglianza e controllo;
- incremento e formazione degli addetti antincendio;
- svolgimento di esercitazioni periodiche aggiuntive;
- aggiornamento del piano di emergenza.
Si tratta di misure che incidono direttamente sull’organizzazione della sicurezza e che assumono un ruolo centrale nella gestione del periodo transitorio.
Il D.M. 31 marzo 2026, in vigore dal 9 aprile, segna un passaggio significativo nell’approccio alla prevenzione incendi nelle scuole.
La scadenza del 31 dicembre 2027 resta il riferimento finale, ma viene affiancata da:
- scadenze intermedie vincolanti;
- obblighi minimi immediatamente verificabili;
- responsabilità gestionali puntuali nel periodo transitorio.
Ne deriva un cambio di prospettiva per gli enti locali proprietari degli edifici scolastici: non è più sufficiente programmare l’adeguamento nel medio periodo, ma diventa necessario dimostrare già nel breve termine un livello di sicurezza gestito, documentato e coerente con le condizioni effettive degli immobili.

