tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 26/11/2024 n. 227/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise

Prelievo abusivo di energia elettrica e sanzioni

In materia di imposte sulla produzione e sui consumi, le sanzioni previste dall’art. 59, del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 non hanno natura punitiva, bensì amministrativa ed assolvono ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso individuabile nella sottrazione del consumo all’imposta. Esse, dunque, si applicano al soggetto obbligato all’adempimento fiscale anche se non è l’autore del prelievo abusivo di energia.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise che, nel caso di specie, ha rigettato l’appello del condominio contribuente richiamando pedissequamente la sentenza 4 giugno 2019, n. 15201 della Corte di Cassazione.
Nella fattispecie esaminata, l’Ufficio aveva contestato la manomissione dei contatori dell’energia elettrica installati in un locale in uso al contribuente per la misurazione di due utenze del condominio stesso, intestatario dei contratti di fornitura. La manomissione aveva alterato la misurazione dell’energia elettrica prelevata, come accertato dai tecnici preposti.

Testo integrale della sentenza

 

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