Tratto dal sito CorteConti.it

Il Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti Emilia-Romagna, Dr. Vittorio Raeli, ha diffuso una nota che chiarisce i termini per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali da parte degli enti locali, in riferimento al combinato disposto degli articoli:

  • Art. 139 del Codice di giustizia contabile (D.lgs. 174/2016)
  • Art. 233 del TUEL (D.lgs. 267/2000)

1. Presentazione del conto da parte dell’agente contabile all’amministrazione

  • TUEL (art. 233): prevede 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  • Codice giustizia contabile (art. 139): prevede 60 giorni, salvo diverso termine di legge.
  • Conclusione: per gli enti locali prevale il termine di 30 giorni, considerato termine ordinatorio.

2. Deposito presso la Corte dei conti

  • Il responsabile del procedimento, individuato dall’amministrazione, deve depositare il conto giudiziale entro 30 giorni dall’approvazione, previa parificazione, presso la Sezione giurisdizionale competente.
  • Questo termine non si collega necessariamente all’approvazione del rendiconto generale, ma vale anche per conti separati (es. cessazione anticipata di un agente).
  • In caso di inadempimento, è prevista una sanzione pecuniaria a carico del responsabile del procedimento (art. 141, comma 7, C.G.C.).

3. Nota finale

  • I conti giudiziali devono comunque confluire nel rendiconto finale dell’ente per garantire completezza contabile.

La Nota interpretativa Pres Raeli_TERMINI_emiliaromagna richiama quindi le amministrazioni alla puntuale osservanza dei termini, pur se ordinatori, e alla cura nell’individuazione del responsabile del procedimento, al fine di evitare sanzioni e omissioni formali.

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