Ordinanza del 17/03/2026 n. 6178/Sezione V – Corte di cassazione
Preavviso di iscrizione ipotecaria in caso di annullamento di un atto presupposto
In tema di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su più atti presupposto, qualora uno essi, in sede giudiziale o in via di autotutela, venga annullato parzialmente, il giudice tributario non può procedere all’annullamento integrale del preavviso, ma alla rideterminazione del credito tributario da questo recato.
Invocando taluni orientamenti di legittimità ritenuti applicabili al caso di specie (C. Cass. ord. 23 dicembre 2020, n. 29364; C. Cass. sent. 28 giugno 2016, n. 13294), la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate limitatamente al terzo motivo, cassando con rinvio, in relazione a tale profilo, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.
L’Ufficio aveva cesurato la pronuncia d’appello secondo cui, qualora il giudice tributario annulli in parte un atto impositivo ordinando la riliquidazione delle somme, il titolo in base al quale l’ente può riscuotere gli importi non è più l’atto in origine emanato, ma è necessaria una nuova iscrizione a fronte di una statuizione generata ex novo dalla sentenza.

