Non sembra che il sindaco possa essere componente delle commissioni, atteso che è lo stesso ordinamento locale dell’ente a prevedere un confronto tra sindaco e commissioni in qualità di organi deputati a funzioni diverse.
(Parere n.33896 del 10.11.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale la presidente del consiglio comunale di … ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in materia di commissioni consiliari. In particolare, è stato chiesto se, in assenza di specifiche disposizioni normative che lo prevedano, sia possibile comprendere anche il sindaco tra i componenti con diritto di voto delle commissioni in parola. Al riguardo, in via preliminare, si precisa che le commissioni non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell’ambito della competenza dei consigli. Si rileva che, in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto; pertanto, spetta al consiglio comunale prevedere nel regolamento i meccanismi idonei a garantirne il rispetto. In merito, si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio proporzionale può dirsi rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la partecipazione di ciascun gruppo presente in consiglio, in modo che se una lista è rappresentata da un solo consigliere questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite, assicurando una composizione delle commissioni proporzionata all’entità di ciascun gruppo consiliare. Il caso sottoposto alla valutazione di quest’Ufficio riguarda la figura del sindaco, in particolare se lo stesso possa far parte di un gruppo consiliare. Occorre precisare che, relativamente agli organi degli enti locali, il sindaco ed il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti. In base all’art.42 del d.lgs. n.267/2000 il consiglio è “organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo” e, in quanto tale, è chiamato a svolgere specifiche funzioni di controllo dell’operato del sindaco e della giunta. Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente. D’altra parte, dall’esame dell’art.57, secondo comma, del regolamento del consiglio del comune in parola, si evince che le commissioni consiliari possono essere chiamate ad esprimere pareri su richiesta del sindaco e che, di propria iniziativa, possono proporre al sindaco di presentare all’esame del consiglio determinati argomenti o proposte di deliberazioni. Tale disposizione appare confermare la tesi secondo cui il sindaco non sembra possa essere componente di commissione, atteso che è lo stesso ordinamento locale dell’ente in parola a prevedere un confronto tra sindaco e commissioni in qualità di organi deputati a funzioni diverse.

