Tratto da: Ministero Interno
Non si può procedere alla costituzione di un gruppo monopersonale se non nei casi codificati dallo statuto o dal regolamento.
(Parere n.23030 del 30.7.2025) Si fa riferimento alla nota datata … con la quale una Prefettura, a seguito di espressa richiesta del consigliere comunale …, risultato non eletto come sindaco alle elezioni amministrative del maggio 2025, ha posto un quesito in materia di gruppi consiliari. In particolare, il predetto consigliere ha rappresentato la volontà di costituire un gruppo consiliare autonomo avendo ottenuto un seggio, quale sindaco non eletto, dell’intera coalizione. Si evidenzia che il consigliere in questione è stato candidato sindaco con una coalizione che comprendeva cinque liste a cui sono stati assegnati i seggi loro spettanti. Il segretario generale, come ha riferito il consigliere …, ha ritenuto che il medesimo debba aderire ad uno dei gruppi corrispondenti alle liste che hanno eletto propri rappresentanti, ritenendo che l’attuale regolamento del consiglio comunale non prevede altre possibilità. Al riguardo, occorre premettere che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse devono trovare adeguata soluzione nell’ambito delle suddette fonti normative. Si osserva che lo statuto ed il regolamento del consiglio comunale nulla disciplinano in merito alla richiesta inoltrata dal consigliere …, ma anzi l’art.9, commi 1 e 2, del regolamento del consiglio dispone che “I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare. Ciascun gruppo è costituito da almeno n.2 Consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare”. Inoltre, il comma 5 del predetto articolo 9 stabilisce che “Il Consigliere, che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un unico gruppo misto, che elegge al suo interno il Capogruppo …”. Ad avviso di quest’Ufficio non sembra si possa procedere alla costituzione di un gruppo monopersonale se non nei casi codificati dallo statuto o dal regolamento e nel caso di specie l’ipotesi del gruppo monopersonale è solo quella disciplinata dal sopra citato comma 2 dell’art.9 del regolamento. Pertanto, nel ribadire che la materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata alla competenza delle fonti di autonomia locale, si rappresenta che solo in tale ambito potrà essere valutata eventualmente la possibilità di ampliare le ipotesi di costituzione di un gruppo unipersonale.

