La prima istituzione della qualifica dirigenziale presso un Comune può avvenire soltanto nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
È quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo delle Corte dei conti del Veneto nella recente deliberazione n. 24/2025/PAR.
Per quanto concerne in particolare il tetto del salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, la Sezione ricorda che per interpretazione orami consolidata quest’ultimo “deve essere considerato come complessivo: esso cioè non ha effetti distinti sui singoli fondi per la contrattazione decentrata ma sul complesso delle risorse destinate a tale scopo e quindi sia sul fondo per la contrattazione decentrata del personale che sul fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti (come si desume da Corte di conti, Sezioni riunite, n. 6/2018 e Sez. Lombardia, n. 95/2020)”.
Per cui, pur potendo certamente trovare applicazione nel caso di specie la previsione di cui all’art. 57, comma 5, del CCNL del 17 dicembre 2020 (secondo cui “gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”), si deve tuttavia osservare che la valutazione prevista da tale norma contrattuale, circa “l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo” e l’individuazione della “relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio”, anche sulla base di “valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti”, deve tener conto dei “limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”, tra i quali può iscriversi il citato limite di cui all’art. 23, comma, 2, il cui rispetto, nel caso di prima istituzione delle posizioni dirigenziali, può essere assicurato, ove necessario ai fini del rispetto del limite, mediante economie compensative a valere sul fondo per il trattamento accessorio del personale.
In altri termini, in sede di riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Ente con oneri incidenti sulle risorse del bilancio, è consentito incrementare le risorse di una categoria di personale fino alla concorrenza del limite complessivo alla retribuzione accessoria solo in presenza di una corrispondente diminuzione di quelle disposte per una diversa categoria.
Per quanto riguarda invece il più generale limite di spesa imposto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, i Giudici rammentano che…