Tratto da: Lavoripubblici
Ai fini del conseguimento dei target PNRR, il certificato di ultimazione dei lavori può essere emesso anche in presenza di lavorazioni residuali di modesta entità, purché non incidano sull’uso e sulla funzionalità dell’opera.
È questo il chiarimento fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta all’interrogazione parlamentare presentata dagli onorevoli Mazzetti e Cortelazzo durante il question time alla Camera.
La risposta del MIT assume particolare rilievo nella fase finale di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, soprattutto alla luce delle rigidissime scadenze europee che impongono il completamento degli interventi entro il 30 giugno 2026 e la rendicontazione finale entro il successivo 31 agosto.
Secondo il Ministero, il quadro normativo vigente già consente di raggiungere i target PNRR anche qualora residuino opere marginali o lavorazioni di dettaglio, senza necessità di ulteriori interventi normativi.
L’interrogazione parlamentare si inserisce nel delicato contesto dell’“ultimo miglio” del PNRR, segnato da una forte pressione sui soggetti attuatori e sulle imprese impegnate nei cantieri pubblici finanziati con le risorse europee.
Nel testo dell’interrogazione, i deputati ricordano come la Commissione europea abbia recentemente introdotto maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri di presentare revisioni mirate del Piano entro il 31 maggio 2026, pur lasciando immutati i termini finali per il completamento degli interventi e la rendicontazione dei target e milestone.
Particolarmente rilevante è il richiamo alle difficoltà operative che stanno interessando i cantieri, aggravate dall’aumento del costo dei materiali generato dalle tensioni geopolitiche internazionali e dai ritardi nell’erogazione delle misure di compensazione per il caro materiali.
Secondo gli interroganti, proprio questa situazione metterebbe a rischio il rispetto delle tempistiche europee, soprattutto nei casi in cui le opere siano sostanzialmente concluse ma residuino lavorazioni marginali prive di incidenza sulla piena funzionalità dell’intervento.
Per questo motivo, è nata la richiesta al Governo sull’opportunità di adottare disposizioni specifiche per consentire che il certificato di ultimazione dei lavori possa essere emesso anche in presenza di opere residuali o di dettaglio non incidenti sulla funzionalità, utilizzabilità o messa in esercizio dell’opera.
Contestualmente, nell’interrogazione è stata proposta una proroga di sessanta giorni dei termini previsti dal contratto per il rilascio del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, decorrenti dalla conclusione delle lavorazioni marginali.
Nella risposta fornita durante il question time, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha escluso la necessità di nuovi interventi normativi, ritenendo già adeguato il quadro disciplinare vigente.
Il MIT ha richiamato innanzitutto l’art. 1, comma 2, lett. t), dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, evidenziando come il direttore dei lavori possa procedere all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori anche qualora residuino lavorazioni di piccola entità non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera.
Secondo il Ministero, il certificato costituisce infatti titolo anche per l’assegnazione di un termine perentorio destinato al completamento di tali lavorazioni residuali.
La risposta richiama inoltre le Linee guida emanate nell’aprile 2026 dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze, le quali chiariscono che, ai fini della dimostrazione del raggiungimento del target PNRR, assume rilievo esclusivamente la data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
Resterebbe quindi irrilevante, sotto il profilo della rendicontazione europea, il termine eventualmente concesso all’operatore economico per il completamento di lavorazioni residuali di modesta entità.
Particolarmente significativo è il passaggio della risposta ministeriale in cui viene richiamata la previsione contenuta nelle Linee guida operative secondo cui, qualora il certificato di ultimazione assegni all’operatore economico un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per completare lavori residuali di modesta entità, tale circostanza non incide né sull’utilizzabilità del certificato né sulla rilevanza temporale della sua emissione ai fini della rendicontazione PNRR.
Si tratta di un chiarimento destinato ad avere effetti pratici immediati per le stazioni appaltanti e per i RUP impegnati nella gestione degli interventi finanziati dal Piano.
Il MIT precisa inoltre che restano fermi i termini previsti dal Codice dei contratti pubblici per gli adempimenti successivi.
In particolare, il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali.
Il collaudo tecnico-amministrativo, invece, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere completato di regola entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
Secondo il Ministero, l’insieme delle disposizioni già vigenti consente quindi di garantire il conseguimento dei target PNRR senza compromettere la qualità delle opere, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e il rispetto delle regole europee, anche nei casi in cui residuino opere accessorie, finiture o lavorazioni di dettaglio non ostative alla messa in esercizio dell’intervento.

