tratto da mauriziolucca.com

La sez. I d’Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 60 del 17 aprile 2025, conferma la decisione della sez. territoriale sull’assenza di responsabilità erariale per la liquidazione del risultato in assenza di un sistema di misurazione e valutazione della performance, quando nei fatti prima e in diritto poi, non vi è stata prova di negligenza e neppure di mancata realizzazione degli obiettivi, rectius attività positivamente (proficuamente) svolta a favore dell’Amministrazione di appartenenza.

Fatti

La sentenza del primo grado ha accertato l’assenza di colpa grave considerata anche l’utilitas conseguita dell’Ente attraverso la prestazione lavorativa resa dal dipendente pubblico.

Secondo la Procura appellante, il Giudice territoriale avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni normative e negoziali che disciplinano l’erogazione della retribuzione di risultato, recepite tardivamente: diversamente, la corretta applicazione della retribuzione di risultato, voce accessoria del trattamento economico, poteva essere erogata solo in presenza di una valutazione periodica del dipendente, da effettuare sulla base di criteri e procedure previsti da apposito sistema, adottato in via preventiva: “a monte” della valutazione della prestazione resa dal dipendente, da effettuarsi “a valle” nei tempi prestabiliti e nel rispetto degli obiettivi prefissati[1].

Merito

Il Giudice rileva che i motivi di appello non colgono nel segno (rigettato):

  • il giudice di primo grado appura che le erogazioni economiche percepite dalla parte convenuta non abbiano un avallo normativo: sono state liquidate in assenza di una norma di legge o contrattuale legittimante (art. 10, del d.lgs. n. 150 del 2009 e l’art. 9, comma 4, del CCNL del 31 marzo 1999);
  • l’indennità di risultato come tutte le retribuzioni accessorie, non è un compenso obbligatoriamente spettante e, quindi, “dovuto” in ragione della sola qualifica dirigenziale rivestita, ma è una retribuzione finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti[2];
  • la retribuzione di risultato, lungi dal costituire una voce automatica del corrispettivo dovuto al dirigente pubblico, resta invece subordinata ad una determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno[3];
  • l’articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n.150 del 2009 nella formulazione all’epoca vigente, vietava espressamente la distribuzione di premi in assenza di verifiche e attestazione sulla performance, rendendo l’esborso sine causa e foriero di danno erariale[4].

Ciò posto, nessun addebito può essere posto alla parte convenuta:

  • il ritardo nel recepimento della normativa nazionale valevole per gli Enti locali, che avrebbe reso lecite le somme erogate per le mansioni realmente espletate, risulta una responsabilità imputabile alla PA (peraltro sono state provate diverse sollecitazioni della parte convenuta per l’adozione del sistema di valutazione, anche con l’inserimento all’odg degli organi preposti per l’approvazione);
  • le prestazioni, da cui sono derivati i pagamenti, sono state innegabilmente rese a favore dell’Ente, in presenza dei prescritti requisiti culturali e professionali posseduti per i compiti istituzionali necessari e non espletabili da altri soggetti;
  • i compensi erogati non sono stati esorbitanti rispetto ai parametri economici di raffronto previsti per tali specifici compiti istituzionali, senza alcuna contestazione dalla parte attrice pubblica, neppure da parte dell’Amministrazione di appartenenza (neppure avanzati nel processo penale);
  • non si può condizionare il soddisfacimento di un diritto della personalità alla negligente inerzia datoriale, dovendosi dunque avere riguardo alla sostanza delle cose, piuttosto che unicamente al loro profilo meramente formale;
  • nel corso del giudizio, la Procura non ha dato prova alcuna di soluzioni alternative.

Alla luce di tali premesse, il principio di non contestazione ha guidato il Giudice territoriale, che, in assenza di prove, nonché di fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non ha rilevato alcun addebito, anche sulla base di una corretta quantificazione dell’importo della retribuzione percepita, in ragione della sussistenza dei presupposti sostanziali perché la retribuzione venisse erogata.

Sintesi

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