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Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo:      3430

Data emissione:               13/05/2025

Oggetto:              Penale per ritardata ultimazione lavori

Quesito:             

Il DPR 207/2010, tramite l’art. 145, comma 7, prevedeva l’ammissibilità della disapplicazione, totale o parziale, delle penali per ritardata ultimazione dei lavori, quando le penali fossero riconosciute manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse della SA. A seguito dell’abrogazione del suddetto DPR 207, la nuova normativa, compreso il correttivo del Dlgs 36/2023, non sembra fornire alcuna indicazione in merito. Si chiede pertanto se è possibile e legittimo far riferimento a quanto previsto all’art. 1384 del CC, che prevede lo stesso meccanismo (adeguata disapplicazione della penale in funzione dell’effettivo interesse del creditore).

Risposta aggiornata        

Si conferma che l’abrogazione dell’articolo 145, comma 7, del DPR 207/2010 ha eliminato la possibilità per l’esecutore di richiedere, con un’istanza motivata, la riduzione della penale qualora risultasse manifestamente sproporzionata e che nel codice sui contratti pubblici vigente nell’art. 126 non è prevista l’ipotesi della disapplicazione, totale o parziale, delle penali. Riguardo al ricorso all’art. 1384 del codice civile, si rileva che rappresenta una disposizione non sovrapponibile alla disciplina delle penali nel codice dei contratti pubblici, come anche evidenziato da ANAC nella delibera n. 73 del 17 gennaio 2024. Infatti nell’art. 1382 c.c. la penale è legata all’inadempimento o al ritardo dell’adempimento, mentre il Codice appalti ne dispone l’applicazione a carico dell’esecutore nel solo ed unico caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni; inoltre la c.d. reductio ad aequitatem civilistica presuppone un intervento dall’esterno del giudice, che può ridurre la penale con una pronuncia costitutiva. Riguardo all’applicazione dell’art. 1384 del codice civile, in tema di riduzione della clausola penale da parte del giudice in base “all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che “il criterio al quale il giudice deve ispirarsi per esercitare il potere di riduzione della penale contrattualmente prevista non è la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, ma l’interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all’adempimento della prestazione cui ha diritto, precisandosi che tale valutazione deve essere riferita al momento in cui si è concluso il contratto cui accede, e non a quello nel quale viene chiesto il pagamento. Ciò posto, l’articolo 126 del Codice dei Contratti non ripropone l’impostazione di cui al DPR 207/2010: di qui, la stazione appaltante – se ciò non è contemplato dalla lex specialis – non può procedere alla riduzione della penale. Diversamente, si tratterebbe di una disapplicazione di un atto amministrativo non ammessa dal nostro ordinamento. Qualora si volesse ricorrere a questa possibilità, dunque, sarebbe necessario un intervento in autotutela sui documenti di gara, disciplinando in modo specifico la possibilità di riduzione e le relative condizioni. Si rimettono alla stazione appaltante le necessarie valutazioni in rapporto al caso concreto.

 

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