Il silenzio-assenso nel diritto edilizio rappresenta il riconoscimento tacito di un permesso di costruire in assenza di provvedimento espresso da parte del Comune entro i termini di legge. La sentenza del TAR Toscana n. 1896/2025, chiarisce quando decorre il termine per iniziare i lavori in caso di formazione tacita del permesso, definendo i limiti dell’amministrazione e i diritti dei cittadini.
Il caso
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato residenziale, hanno presentato una domanda di permesso di costruire per ristrutturazione e ampliamento, integrando successivamente l’istanza con autorizzazione paesaggistica, nulla osta idrogeologico e prospetto contributivo.
Dopo il decorso dei termini previsti dall’art. 20 del D.P.R. 380/2001 senza risposta da parte del Comune, hanno richiesto l’attestazione della formazione del silenzio-assenso. Il Comune ha invece rigettato la richiesta, sostenendo che i ricorrenti avrebbero già beneficiato in passato di un ampliamento e, quindi, non potevano ottenere un nuovo aumento volumetrico.
I ricorrenti hanno contestato il rigetto, sostenendo che:
- l’art. 20 comma 8 D.P.R. 380/2001 prevede che, decorsi i termini di istruttoria e di adozione del provvedimento da parte del dirigente, il permesso si intende tacitamente accordato;
- l’autorizzazione paesaggistica, acquisita separatamente, permette la formazione del silenzio-assenso;
- la decadenza dei termini per l’inizio lavori non può essere invocata senza un atto formale che certifichi l’esistenza del titolo edilizio tacito.
Il Comune ha obiettato sostenendo che, anche se il silenzio-assenso si fosse formato, i lavori non sarebbero stati avviati entro un anno, causando la presunta decadenza del permesso.
Come influiscono vincoli paesaggistici o presunte irregolarità sostanziali sull’effetto del silenzio-assenso?
I ricorrenti hanno contestato, con il primo motivo, la violazione dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001, secondo cui, una volta decorsi i termini previsti per l’istruttoria, la formulazione della proposta da parte del responsabile del procedimento e l’adozione del provvedimento da parte del dirigente competente, il permesso di costruire richiesto si considera tacitamente accettato (silenzio-assenso).
Il TAR ha ritenuto il motivo fondato.
La Sezione ha già chiarito che la presenza di un vincolo paesaggistico non impedisce la formazione del titolo edilizio tacito, a condizione che l’interessato abbia acquisito separatamente l’autorizzazione paesaggistica e l’abbia trasmessa al Comune, decorso il termine di legge a partire da tale comunicazione (TAR Toscana III 72/2023).
Inoltre, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, anche in sede di appello, la formazione del silenzio-assenso non può essere esclusa semplicemente perché l’istanza non soddisfi determinate condizioni sostanziali o presenti eventuali contrasto con la normativa di riferimento (Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746).
Quando decorre il termine per l’inizio dei lavori in caso di permesso di costruire formato per silenzio-assenso e quando il titolo può decadere?
Il Comune aveva eccepito che, anche se il silenzio-assenso si fosse formato, il permesso sarebbe comunque decaduto perché i lavori non sarebbero stati avviati entro un anno dalla sua formazione.
Tale eccezione non è stata ritenuta fondata.
In primo luogo, la decadenza del permesso edilizio per mancato inizio o completamento dei lavori opera solo se formalmente dichiarata (Cons. Stato, sez. IV, 10/03/2025, n. 1940).
In secondo luogo, quando il permesso di costruire si forma per silenzio-assenso, il termine per l’inizio dei lavori decorre solo quando esiste un elemento certo che attesti la produzione dell’effetto legittimante, come l’attestazione prevista dal secondo periodo del comma 8 dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001 o una sentenza passata in giudicato che abbia stabilito il punto. L’amministrazione non può dichiarare la decadenza di un permesso tacito nell’incertezza circa la sua effettiva formazione (T.A.R. Bari, sez. II, 20/05/2019, n. 725).
Infine, l’accertamento della formazione del titolo tacito rende irrilevanti gli altri motivi del ricorso, che riguardavano la conformità urbanistica dell’intervento.

