tratto da biblus.acca.it

La sentenza n. 1442/2025 del TAR Campania affronta un tema rilevante nel diritto urbanistico: i limiti dell’edilizia libera in presenza di vincoli paesaggistici. La controversia riguarda un’ordinanza comunale di demolizione per opere edilizie minori – una pavimentazione in cemento e un cancello in ferro – realizzate senza titolo abilitativo in un’area vincolata. Il proprietario sosteneva che tali interventi rientrassero tra le attività di edilizia libera.

Il caso

Un privato cittadino aveva realizzato, su un terreno di sua proprietà situato in area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali, le seguenti opere:

  • una pavimentazione in calcestruzzo di circa 100 m2;
  • un cancello in ferro di dimensioni standard per l’accesso veicolare.

L’amministrazione comunale aveva emesso un’ordinanza di demolizione, ritenendo che le opere fossero abusivamente realizzate in assenza di titolo edilizio.

Il proprietario impugnava il provvedimento sostenendo che:

  • la pavimentazione dovesse considerarsi un intervento di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), trattandosi di opera di modesta entità e priva di rilevanza urbanistica;
  • il cancello costituiva una pertinenza priva di autonoma rilevanza edilizia;
  • l’ordinanza comunale fosse carente di motivazione, in quanto non specificava le ragioni per cui le opere non rientrassero tra quelle libere.

Quando una pavimentazione esterna rientra in edilizia libera?

Il Tar Campania ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato.

La pavimentazione oggetto del provvedimento non può essere qualificata come intervento di edilizia libera.

Il TAR, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1659/2024, specifica che l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 individua in modo puntuale le opere realizzabili senza titolo edilizio, ma sempre nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali e delle altre normative di settore che incidono sull’attività edilizia. Tra queste rientrano le disposizioni antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela idrogeologica e quelle in materia di beni culturali e paesaggio previste dal D.lgs. 42/2004.

Pertanto, non può ritenersi che il legislatore, consentendo alcuni interventi di pavimentazione di spazi esterni entro specifici limiti di permeabilità del suolo, abbia voluto ammettere la possibilità di coprire liberamente qualsiasi superficie inedificata senza un titolo edilizio, purché rispettati tali limiti.

La realizzazione di pavimentazioni esterne, come in questo caso, infatti:

  • comporta una trasformazione permanente del suolo naturale;
  • riduce la permeabilità del terreno, incidendo anche in misura minima sul deflusso delle acque meteoriche;
  • è visibilmente percepibile, con possibili effetti sull’assetto paesaggistico e urbano;
  • determina la creazione di una superficie utilizzabile, pur senza produrre nuova volumetria edilizia.

È legittima l’installazione di un cancello come pertinenza di un’area abusiva?

Quanto al cancello, il Collegio ha osservato che esso rappresenta un elemento accessorio funzionalmente connesso a un’area abusiva e, pertanto, non può essere legittimato autonomamente. Anche la relativa demolizione è stata dunque considerata correttamente disposta.

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