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Farmacia  – Concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche – Partecipazione in forma associata – Cumulo dei requisiti – Rinuncia successiva di uno dei componenti – Esclusione – Legittimità

È legittimo il provvedimento di esclusione di un’associazione tra farmacisti dal concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche in seguito alla rinuncia comunicata da uno dei membri, anche se successiva all’accettazione della sede, poiché il venir meno, per qualsiasi causa, di uno dei componenti dell’associazione prima dello spirare del termine triennale determina, ove la sede sia già stata assegnata, la decadenza dalla stessa ovvero, nei casi in cui l’assegnazione non si sia ancora perfezionata, l’esclusione della compagine dalla procedura. (1).
In motivazione la sezione ha evidenziato quanto segue: i) l’art. 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 prevede che, in ipotesi di partecipazione in forma associata, con conseguente sommatoria dei titoli posseduti ai fini dell’attribuzione del punteggio, la titolarità della sede farmaceutica è subordinata al mantenimento della gestione congiunta e paritaria da parte di tutti i componenti del gruppo per almeno tre anni; ii) non è invece prevista la possibilità di prosecuzione in forma modificata o ridotta rispetto al gruppo originario; iii) i candidati che partecipano in forma associata possono cumulare i propri titoli per ottenere un punteggio più elevato, proprio perché si presentano come un’entità stabile e unitaria, pertanto, se tale unità viene meno prima del termine triennale, viene meno anche il presupposto che ha giustificato l’attribuzione del punteggio e, quindi, l’assegnazione della sede.

 Farmacia – Associazione tra farmacisti – Referente dell’associazione – Legittimazione a rappresentare l’associazione – Legittimazione processuale

Il referente dell’associazione tra farmacisti, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è legittimato a rappresentare l’associazione nei rapporti con l’amministrazione nonché ad agire in giudizio in relazione ad atti che incidono sull’interesse collettivo della compagine. (2).

(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I quater, 8 febbraio 2022, n. 1463; Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2020, n. 4634; Ad. plen., 17 gennaio 2020, n. 1 (oggetto della News UM n. 11/2020 nonché in Foro it, 2020, III, 238).

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini

T.a.r. per la Sicilia, sezione V, 8 aprile 2025, n. 759 – Pres. Tenca, Est. Illuminati

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