Un dipendente può avvalersi, per più di una volta, della tutela prevista dall’art. 25, comma 10 del CCNL del 16 novembre 2022, in materia di diritto alla conservazione del posto di lavoro, presso l’ente di appartenenza?
- Id: 34195
Relativamente alla corretta interpretazione della disciplina contrattuale prevista dall’art. 25, comma 10 del CCNL del 16 novembre 2022, si evidenzia che, ove siano rispettati i presupposti applicativi ivi espressamente indicati, il personale ha diritto di avvalersi della tutela contrattuale del diritto alla conservazione del posto. Nessuna specifica previsione nella richiamata norma, infatti, preclude la possibilità di invocare l’applicazione della tutela per più di una volta nella vita lavorativa di ciascun lavoratore.
Un dipendente che, previo consenso, sia stato esonerato dal periodo di prova ex art. 25, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022 presso l’ente di provenienza (Ente A) qualora, a seguito di vincita di concorso, sia assunto presso un altro ente (Ente B) ha diritto alla tutela contrattuale della conservazione del posto di lavoro prevista dall’art. 25, comma 10 del CCNL del 16.11.2022 presso l’ente A?
- Id: 34197
L’art. 25, comma 11 del CCNL del 16.11.2022, in materia di diritto alla conservazione del posto di lavoro, recita testualmente che “la suddetta disciplina non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza.” La citata norma fa riferimento ad una fattispecie ben delimitata riconducibile al caso in cui il dipendente, in costanza di perfezionamento del periodo di prova presso un ente (Ente A), prenda servizio in un altro Ente (ente B). In questa ipotesi, l’Ente A non ha alcun obbligo di conservazione del posto, in quanto il periodo di prova non si è perfezionato. La fattispecie riconducibile al quesito è differente poiché il dipendente assunto presso un ente (Ente A) ai sensi dell’art. 25, comma 2 viene esonerato dal periodo di prova avendo prestato il proprio consenso.In questo secondo caso il dipendente si può avvalere della tutela di cui all’art. 25, comma 10 poiché non c’è alcuna correlazione tra la tutela della conservazione del posto ivi prevista e l’esonero che è stato riconosciuto in fase di reclutamento.
Il tempo necessario a partecipare a corsi di formazione organizzati dall’ente a quale istituto giuridico va imputato? Se la formazione si svolge in località diversa dalla sede abituale, il tempo di viaggio per raggiungere la destinazione come deve essere considerato?
- Id: 34199
In materia occorre richiamare le disposizioni di cui all’art. 55, comma 6 del CCNL del 16 novembre 2022 secondo le quali “il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti”. Pertanto, su di un piano generale, qualora l’attività di formazione debba essere svolta fuori della ordinaria sede di servizio, per le diverse fattispecie sottoposte occorrerà fare riferimento alla disciplina di cui all’art. 57 “Trasferta”, del medesimo testo contrattuale, ove ne ricorrano i presupposti applicativi espressamente ivi analizzati. Per quanto, in particolare, concerne il c.d. “tempo viaggio”, esso non va ordinariamente considerato come “tempo di lavoro”. Tuttavia, il comma 3 del richiamato art. 57 prevede alcune prestazioni lavorative per le quali esso può essere considerato “tempo lavoro”. Spetta, comunque, ai singoli enti, all’interno della cornice contrattuale, individuare tali prestazioni lavorative.
In caso di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni a sei mesi, secondo la vigente disciplina contrattuale, il dipendente ha diritto al riconoscimento dell’indennità cosiddetta “alimentare”?
- Id: 34201
Sulla questione si precisa che le disposizioni contenute nell’art. 3, comma 6, ultimo periodo del CCNL del 11.04.2008 che, come noto, prevedevano il riconoscimento di una voce indennitaria pari al 50% della retribuzione, nei casi di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare, sono state disapplicate con l’entrata in vigore delle nuove norme sulla responsabilità disciplinare contenute nel titolo VII del CCNL del 21.05.2018. Si precisa, inoltre, che nella riscrittura del Codice disciplinare, contenuta all’art. 59 del CCNL 21.05.2018 e successivamente al vigente art. 72 del CCNL 16.11.2022, non è contemplata alcuna casistica in cui venga prevista l’erogazione dell’indennità cosiddetta “alimentare”.