Con il parere n. 3564/2025, il MIT ha fornito una delle prime interpretazioni operative relative all’obbligo di monitoraggio dei tempi delle procedure di affidamento, introdotto dall’articolo 88 del Correttivo (D.Lgs. 209/2024). Il chiarimento riguarda in particolare i casi in cui le gare vengano affidate da una stazione appaltante non qualificata a una centrale di committenza o stazione appaltante in possesso della qualificazione.
A partire dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti che hanno ottenuto la qualificazione sono tenute, con cadenza semestrale, a monitorare l’efficienza con cui gestiscono le procedure di affidamento. L’analisi si basa sul calcolo del tempo medio trascorso tra la data di presentazione delle offerte, come indicata nei bandi, e la stipula del contratto. Qualora questo intervallo superi i 160 giorni, la stazione appaltante deve trasmettere tempestivamente ad Anac un piano di riorganizzazione.
Un’amministrazione provinciale ha chiesto chiarimenti al MIT in merito a chi debba rispondere dell’obbligo di monitoraggio, nei casi in cui la gestione della gara sia stata affidata ad un soggetto esterno qualificato.
Il MIT ha chiarito che, in base al comma 13 dell’articolo 362 del D.Lgs. 36/2023, la responsabilità delle attività svolte per conto di altre amministrazioni ricade direttamente sulla centrale di committenza o sulla stazione appaltante qualificata che ha assunto l’incarico. Tale interpretazione è confermata anche dalle delibere dell’Anac del 23 ottobre 2024 (n. 465-469), in cui si ribadisce che, quando una stazione appaltante non qualificata affida lo svolgimento della gara ad un soggetto qualificato, quest’ultimo diventa responsabile dell’intero iter, assumendone gli obblighi e le conseguenti verifiche.
Il MIT conclude che la responsabilità di monitorare i tempi e di adempiere agli obblighi previsti dalla norma spetta alla stazione appaltante delegata, in quanto detentrice delle informazioni necessarie e soggetto attivo nella gestione dell’appalto. Il RUP della stazione delegata è quindi il soggetto tenuto a garantire la corretta attuazione di quanto richiesto dalla normativa.