Tratto da Adnkronos.com

Fermo preventivo di 12 ore per soggetti pericolosi e sanzioni per le manifestazioni non autorizzate, fino a 3 anni di carcere per chi porta lame oltre gli otto centimetri. Ecco tutte le norme contenute nella bozza

Via libera del Consiglio dei ministri oggi, giovedì 5 febbraio, al pacchetto sicurezza. Dalla stretta su coltelli alle nuove fattispecie di reato per rapine e danneggiamenti durante le manifestazioni, sono molteplici le misure contenute nei 33 articoli del decreto. “Continuiamo così ad aggiungere tasselli a un disegno preciso” ha scritto su X la premier Giorgia Meloni, ossia quello di “uno Stato che non gira la testa dall’altra parte, che difende chi ci difende e che restituisce sicurezza e libertà ai cittadini”. Il governo, ha reso noto il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, ha detto sì a “due provvedimenti dei tre che si ripromette di approvare al termine di questo percorso”, ossia “un decreto legge di 33 articoli e un disegno di legge di 29 articoli”.

“Oggi mentre Vannacci parla di sicurezza noi con questo decreto la portiamo” ha commentato Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La bozza del decreto

La bozza interviene in modo articolato su sicurezza urbana, ordine pubblico, attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle Forze di polizia, immigrazione e protezione internazionale. Il provvedimento punta a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei reati, con particolare attenzione ai fenomeni di violenza giovanile e ai disordini legati alle manifestazioni pubbliche. Lo prevede il testo che, all’articolo 1, inasprisce le sanzioni per il porto ingiustificato di armi e strumenti da taglio, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni per chi porta senza giustificato motivo coltelli od oggetti con lama affilata o appuntita. La norma consente anche l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie e introduce una responsabilità pecuniaria per i genitori in caso di violazioni commesse da minori.

Ampio spazio è dedicato alla sicurezza urbana. La bozza attribuisce ai prefetti il potere di individuare “specifiche aree del territorio caratterizzate da gravi e reiterate situazioni di illegalità o degrado”, nelle quali può essere disposto l’allontanamento di soggetti considerati pericolosi per l’ordine pubblico. Viene rafforzata la disciplina dei Daspo urbani ed esteso l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione personali.

Sul fronte delle manifestazioni pubbliche, il decreto interviene sulle riunioni in luogo pubblico prive di preavviso, prevedendo sanzioni amministrative più elevate per promotori e organizzatori, anche quando la convocazione avvenga attraverso piattaforme digitali. In questi casi la competenza è attribuita al prefetto e le sanzioni possono arrivare fino a 10mila euro.

La bozza introduce inoltre nuove fattispecie penali. Tra queste, il reato di “rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato”, punita con pene fino a venticinque anni di reclusione, e l’ampliamento della nozione di furto con destrezza, che ricomprende espressamente la sottrazione di telefoni cellulari, documenti di identità e strumenti di pagamento elettronici. È prevista anche la possibilità di arresto in flagranza differita per i reati di danneggiamento commessi durante manifestazioni pubbliche.

Il decreto interviene anche sulla tutela legale del personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco, estendendo le garanzie nei procedimenti avviati in presenza di cause di giustificazione. Tra le misure previste figura inoltre l’istituzione di un fondo da 50 milioni di euro per il rafforzamento della sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nelle aree limitrofe, attraverso accordi tra Viminale, Mit e Ferrovie dello Stato.

Stop alla vendita di coltelli ai minori, sanzioni fino a 12mila euro

Tolleranza zero sulla diffusione di lame e strumenti da taglio tra i più giovani. La bozza del decreto sicurezza introduce il divieto assoluto di vendita e cessione di coltelli e strumenti atti a offendere ai minori di 18 anni. La norma, che va a integrare la storica legge sulle armi del 1975, punta a frenare il fenomeno dei reati violenti commessi da adolescenti armati.

Secondo il nuovo articolo 4-quater, introdotto dal provvedimento, gli esercenti avranno l’obbligo di richiedere un documento di identità all’acquirente, a meno che la maggiore età non sia manifesta. Il divieto non risparmia il commercio elettronico: i siti di e-commerce e le piattaforme di vendita online dovranno implementare sistemi di verifica dell’età “efficaci e tempestivi” per impedire l’acquisto di armi bianche da parte dei minorenni.

Il sistema sanzionatorio è strutturato su più livelli per colpire con forza la recidiva. La prima violazione comporta una multa da 500 a 3mila euro. In caso di prima reiterazione, la sanzione raddoppia (da mille a 6mila euro), fino ad arrivare a un massimo di 12mila euro per le violazioni successive. Per i negozianti, oltre alla multa, scattano sanzioni accessorie pesanti: la chiusura dell’esercizio fino a 15 giorni alla prima infrazione, che può arrivare a 45 giorni in caso di recidiva. Per chi elude il divieto è prevista la revoca della licenza commerciale.

E’ previsto, inoltre, chiunque porti fuori casa lame affilate o appuntite superiori a 8 centimetri senza giustificato motivo rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Stessa pena per chi porta coltelli a scatto, a farfalla, camuffati (ad esempio occultati in altri oggetti) o con lama pieghevole superiore a 5 cm dotata di blocco della lama o apribile con una sola mano. Il prefetto può sospendere per un anno la patente di guida e la licenza di porto d’armi del trasgressore.

Giro di vite sulla gestione delle manifestazioni pubbliche

La bozza del nuovo decreto sicurezza, all’articolo 4, introduce misure stringenti per l’accesso alle aree cittadine, mirando a colpire chi ha precedenti per reati violenti commessi, durante eventi pubblici o contro le forze dell’ordine. Il cuore della norma prevede che il Questore possa disporre il divieto di accesso a specifiche aree urbane nei confronti di soggetti che siano stati denunciati o condannati (anche con sentenza non definitiva) negli ultimi cinque anni.

La misura scatta per reati commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma anche per i delitti di lesioni a pubblico ufficiale (art. 583-quater c.p.) e danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.). Il divieto può essere esteso anche ai luoghi in cui i reati sono stati materialmente commessi.

Registro separato per chi agisce per legittima difesa

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