La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, conferma un orientamento costante sulle modalità di redazione di un verbale di Commissione concorsuale: deve riportare – per la sua regolarità – gli aspetti salienti e significativi delle attività svolte non la loro puntuale descrizione.
Funzione del verbale
La funzione della verbalizzazione delle prove concorsuali risulta essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione.
In questo senso, il verbale è sostanzialmente la documentazione della volontà espressa dall’’organo collegiale, tale dunque da non invalidare, di per sé, le operazioni dell’organo medesimo, quando queste si siano svolte regolarmente e dall’intestazione dell’atto risulti la presenza anche dei componenti della Commissione che non hanno sottoscritto il verbale[1].
In effetti, ad esempio, la mancanza di sottoscrizione va considerata quale mera irregolarità e non idonea ad inficiare la validità del verbale, qualora non sia stata svolta alcuna contestazione circa la effettività e veridicità del suo contenuto[2].
Merito
La sentenza, nel respingere il ricorso, affronta una serie di profili di contestazione che coinvolgono le diverse fasi e attività della Commissione concorsuale (c.d. modalità), utile spunto operativo (l’elenco segue i punti della sentenza e personali aggiunte):
ASPETTI PROCEDURALI
L’art. 12, Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, del DPR n. 487/1994, esordisce nello stabilire che «le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte».
La modalità di predisporre dei quesiti meno di 24 ore prima dell’inizio dell’intero ciclo di sedute di prova orale rientra nel novero delle soluzioni astrattamente consentite dalla cit. norma, atteso che la stessa non appare lesiva dei principi di segretezza e imparzialità a cui tale norma tende, né appare manifestamente irragionevole con riferimento ad una interpretazione della locuzione «immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale».
A conferma della ratio manca una prova certa di una eventuale supposta fuga di notizie (violazione del segreto), in relazione alla tempistica di stesura delle domande: segretezza garantita dal fatto (riportato a verbale) che i quesiti venivano inseriti in buste chiuse e sigillate, nonché siglate nei lembi dai Commissari, posti in custodia un luogo sicuro e sotto chiave (garantendone – così facendo – l’integrità; integrità appurata nella successiva fase di aperture delle buste al momento delle prove)[3].
È noto che i verbali della Commissione hanno natura di atto pubblico in ordine ai fatti in essi riportati: una loro contestazione dovrebbe avvenire con apposita querela di falso (contestazione di veridicità)[4].
Volendo aggiungere alcune considerazioni sulle modalità di custodia e conservazione di eventuali plichi contenenti le domande, in aderenza con gli orientamenti giurisprudenziale nelle procedure di gara, si è orientata verso criteri non formalistici quanto all’omessa dettagliata esposizione nel verbale delle modalità adoperate, ritenendo che questa non costituisca di per sé un vizio invalidante degli atti del procedimento in assenza di ulteriori elementi realmente idonei a far ritenere verificate in concreto manomissioni o alterazione dei documenti[5]: tale criterio elastico di apprezzamento delle lacune cade quando la verbalizzazione di determinate operazioni serva a dar conto del rispetto delle scansioni procedurali poste a tutela di specifici interessi e sia stata invece del tutto omessa[6].
QUESITI
Le domande della prova orale, estratte a sorte, possono non riferirsi a tutte le materie previste dal bando, atteso che la norma di riferimento non sancisce in alcun modo che l’esame debba necessariamente estendersi a tutte le materie, ma solo che le domande da sottoporre al concorrente debbano essere estratte a sorte.
Il carattere interdisciplinare delle prove orali, infatti, non si realizza con una prova orale che verta obbligatoriamente su tutte le materie, ma sulla necessità che i candidati si preparino al colloquio su tutte le materie, non avendo preventiva conoscenza degli argomenti su cui saranno interrogati[7].
Appare utile segnalare che in presenza di quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione[8]: la formulazione dei quesiti deve consentire di desumere distintamente gli argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta[9].
Si giunge alla conclusione che laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta “oggettivamente” esatta[10], rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta[11].
Deve dunque farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché quelli che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare in autotutela (correggendo la risposta e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile), in modo tale da neutralizzare l’incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati[12]…
CONVOCAZIONE
La convocazione deve pervenire all’interessato personalmente, o con altre forme di pubblicità (equivalente), sicché appare irrilevante l’eventuale mancata pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale ai fini di contestare una irregolarità specifica a pregiudizio della posizione in sede di prova orale.
SUB – CRITERI DI VALUTAZIONE