Ordinanza del 20/12/2024 n. 33702 – Corte di cassazione
Onlus ed esenzione dal pagamento del contributo unificato tributario
In materia di agevolazioni tributarie, le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e 27-bis della tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, atteso che il termine “atti” deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale e non in considerazione della qualità del soggetto. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che, in accoglimento del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha richiamato la precedente sentenza delle Sezioni Unite 15 aprile 2021 n. 10013/2021. Nel caso di specie, la contribuente, una organizzazione non lucrativa di utilità sociale, aveva contestato l’irrogazione delle sanzioni per l’omesso pagamento del contributo unificato, ritenendo sussistenti obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’applicazione delle norme relative all’esenzione.