Gli oneri di sicurezza aziendali sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante alla gara, variando da operatore ad operatore in quanto influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta.
Per questa ragione, a differenza dei costi per la sicurezza “da interferenza”, non ribassabili, non possono essere determinati rigidamente e unitariamente dalla stazione appaltante, poiché, appunto, variano da un’impresa e l’altra e sono influenzati dalla specifica organizzazione produttiva della singola impresa oltre che dal tipo di offerta. Lo ribadisce il TAR Catania, nella sentenza 1341/2026.
Il caso
La ricorrente, classificatasi all’ottavo posto in graduatoria, ha impugnato l’aggiudicazione contestando, tra l’altro, la congruità degli oneri per la sicurezza indicati nell’offerta dell’aggiudicataria, ritenuti palesemente incongrui in quanto pari a meno di un quinto della media dei valori indicati da tutti gli altri concorrenti.
La risposta del TAR: gli oneri aziendali sono rimessi alla valutazione del singolo operatore
Il TAR Catania ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla natura degli oneri di sicurezza “interni” (o aziendali):
- differenza dai costi da interferenza: mentre i costi della sicurezza da interferenza sono predeterminati dalla Stazione Appaltante e non sono soggetti a ribasso, gli oneri aziendali sono rimessi all’esclusiva valutazione del singolo partecipante;
- variabilità organizzativa: tali costi variano da operatore a operatore poiché dipendono direttamente dall’organizzazione produttiva, dalle tecnologie adottate e dal tipo di offerta presentata.
Il TAR chiarisce che l’argomento comparativo utilizzato dalla ricorrente — ovvero il fatto che l’importo fosse inferiore a quello di tutti gli altri concorrenti — è di per sé privo di forza argomentativa, poiché non tiene conto delle specifiche caratteristiche aziendali dell’aggiudicataria. In altre parole, il fatto che un’impresa indichi oneri per la sicurezza inferiori alla media non è, da solo, sufficiente a dimostrarne l’incongruità.
Il ruolo della verifica di anomalia
Il TAR valorizza un elemento procedurale decisivo: la stazione appaltante aveva già sottoposto a verifica di anomalia l’offerta dell’aggiudicataria, richiedendo chiarimenti specifici anche sugli oneri per la sicurezza.
L’aggiudicataria ha risposto con due puntuali e dettagliate relazioni, dimostrando come riuscisse ad abbattere i costi grazie a:
- la propria organizzazione centralizzata;
- le commesse già in essere sul territorio.
La stazione appaltante ha ritenuto i chiarimenti sufficientemente esaustivi e convincenti.

