tratto da mauriziolucca.com

La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, ex art. 3 della legge n.241/1990, è quella di consentire all’interessato (ovvero, colui che anela al “bene della vita”, portatore di un interesse pretensivo) la ricostruzione dell’iter logico-giuridico (fatto e diritto) attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, che incida la propria sfera giuridica, con il fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni qualora ritenesse la condotta (l’atto) illegittimo e causa di pregiudizio (annullamento e risarcimento danni).

Rendere conto

In termini più divulgativi, l’Autorità emanante deve porre il destinatario del provvedimento amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese, costituendo, la motivazione del provvedimento, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo: un presidio di legalità sostanziale insostituibile, soprattutto quando il provvedimento incida negativamente il suo destinatario.

Infatti, per principio generale, nel nostro Ordinamento nessun potere, per quanto supportato da amplissima discrezionalità (con la esclusione dei cd “atti politici”, liberi nel fine) può essere esercitato omettendo di dare contezza (seppur generica e succinta, quanto maggiore è il quantum di discrezionalità attribuito) dei presupposti in base al quale si è giunti ad una data soluzione[1].

L’obbligo di motivazione è funzionale in tutti i procedimenti ad istanza di parte, anche di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni», concludendo «il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell’art. 2 della legge n. 241/1990, confermando il “dovere” di motivare gli atti, anche quando l’Amministrazione rigetta la richiesta per ragioni giuridiche non rimediabili.

Motivazione rafforzata

Pertanto, in presenza di un provvedimento negativo, preclusivo di un beneficio (ad esempio una promozione), per quanto non sia naturalmente possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile di corredo motivazionale, ciò non impedisce di argomentare le conclusioni di una bocciatura, non potendo soffermarsi ad una motivazione ordinaria, dovendo agire in profondità dell’impianto in ragione dell’incidenza dell’interesse pubblico perseguito, soprattutto quando la fonte di riferimento esige una comparazione (elencazione) sulle preclusioni (impedimenti giustificativi) all’avanzamento di classe (aspetto che riassume principi esportabili in una molteplicità di procedimenti).

Quando la disciplina giuridica impone di esplicitare le ragioni della decisione, questo onere:

  • deve essere palesato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni, o rimandi, che non chiariscono quale siano stati, in concreto, gli ostacoli affinché il soggetto (alunno) potesse superare, con esito positivo (la promozione), i propri limiti (visto che la scuola è maestra di vita, un’attitudine valoriale antica);
  • neppure si può con un’integrazione postuma della motivazione, in ragione di un divieto che inibisce all’Amministrazione di introdurre ex post nel corso di un giudizio vertente su una già assunta determinazione, elementi e fattori motivazionali della determinazione negativa, per giustificarne le ragioni a lite pendente, in tal guisa integrando il carente corredo motivazionale sub iudice[2].

Il pronunciamento

La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza 13 febbraio 2025, n. 219 (Estensore Avino), interviene annullando una bocciatura (verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe nella parte contenente il giudizio di non ammissione alla classe successiva) di un alunno (e condannando il Ministero alle spese) al passaggio alla classe superiore, in presenza di un quadro «di plus dotazione cognitiva, con elementi di ansia da prestazione e tendenza al perfezionismo, oltre ad una bassa autostima in ambito scolastico», non avendo da una parte, messo in atto delle misure specifiche di “aiuto/sostegno”, previste per i soggetti plusdotati (superiori alla norma, definiti in ambito internazionale come gifted children), dall’atro lato, omettendo di fornire agli atti (verbale) una motivazione “rafforzata” che desse conto (contezza, comprensione) della presenza di profili ostativi al passaggio di classe, secondo le indicazioni di legge e ministeriali.

Fatto

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