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Ordinanza del 27/06/2025 n. 17352/Sezione Collegio 5 – Corte di cassazione

Onere di motivazione dell’avviso di accertamento in caso di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

Nell’ordinamento italiano, vi sono tre ipotesi distinte di revisione del classamento catastale degli immobili: art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662 (classamento non aggiornato o incongruo); art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ((immobile in microzona c.d. anomala); art. 1, comma 336, L. n. 311 del 2004, (immobile non dichiarato o variazione edilizia non denunciata).

Ne consegue che, se l’amministrazione ha fatto ricorso ad una di tali ipotesi, non può poi, nel corso del giudizio, legittimare la sua pretesa invocando condizioni e fattori che non siano rilevanti per la specifica procedura di revisione intrapresa, anche se essi siano in ipotesi idonei a giustificare la revisione del classamento nel quadro di una procedura diversa.

In caso di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali c.d. anomale effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la valutazione del contenuto minimo della motivazione dell’atto di accertamento necessario per renderlo adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa deve tenere conto della struttura bifasica di tale revisione.

Nella prima fase l’Amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la causa petendi giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare e, preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, e quindi di provare i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa; nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare.

In questi termini si è espressa la Corte Suprema di Cassazione, Sezione V, richiamando precedenti di legittimità (Cass. civ., sez. V, 24 agosto 2022, n. 25201; Cass. civ., sez. V, 12 dicembre 2019, n. 32546), ma dando atto delle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi in corso di giudizio della pertinente giurisprudenza della Corte.

Nel caso di specie, la Corte Suprema di Cassazione, sezione V, ha accolto il ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, 29 dicembre 2016, n. 9784 ed annullato l’atto impugnato non essendo stato soddisfatto l’onere di motivazione (per ambedue le fasi).

Testo integrale della sentenzaOrdinanza del 27/06/2025 n. 17352/Sezione Collegio 5 – Corte di cassazione – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra.

 

 

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