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Sentenza del 4/07/2025 n. 125/Sezione 1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Terni

Onere della prova e portata dell’art. 7, comma 5-bis, D.lgs. 564/1992

Il “nuovo” comma 5-bis dell’art. 7 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – in tema di onere della prova nel processo tributario – non onera l’Amministrazione finanziaria di incombenze probatorie diverse e più gravose rispetto all’assetto precedente alla sua introduzione.

Richiamando C. Cass. 27 ottobre 2022, ordinanza n. 31878 – secondo cui la modifica legislativa, in coerenza con le ulteriori modifiche in tema di prova, attribuisce un ruolo primario all’istruttoria dibattimentale, ma, di fatto, ma non introduce alcuna novità – la Corte ternana ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso la contestazione di costi non deducibili ai fini IRES e IRAP.

A parere dei giudici, il contribuente, a causa delle genericità delle fatture esibite, avrebbe dovuto dimostrare mediante altra documentazione l’esistenza e l’inerenza di alcuni costi oggetto di accertamento (costi di noleggio, etc.) all’attività, ma tale prova non era stata fornita.

Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF

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