Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Falsa rappresentazione – Errore conosciuto o conoscibile dalla P.A. – Autotutela – Esclusione
Non costituisce falsa rappresentazione ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241, legittimante il superamento del termine massimo per l’annullamento in autotutela previsto dal comma 1 del citato art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, la mancata dichiarazione resa dalla parte privata in seno all’istanza di permesso di costruire in ordine all’assenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, giacché riguardante aspetti conosciuti o facilmente conoscibili dal comune poiché costituenti un elemento essenziale dell’istruttoria che l’attività della fase endoprocedimentale avrebbe dovuto agevolmente rilevare. (1).
Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Autorizzazione paesaggistica – Carenza – Autotutela – Termine di legge – Superamento – Esclusione – Inefficacia – Sussistenza
Allorché non più annullabile per decorso del termine di cui all’art. 21-nonies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, il permesso di costruire rilasciato senza la previa autorizzazione paesaggistica è comunque inefficace. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2024, n. 6636; sez. II, 14 dicembre 2020, n. 8004
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. I, 18 settembre 2024, n. 1224; sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 8641
Consiglio di Stato, sezione VI, 26 febbraio 2025, n. 1702 – Pres. De Felice, Est. la Greca