Sentenza del 08/04/2025 n. 9266/5 – Corte di cassazione
Omesso pagamento del contributo unificato tributario e disciplina delle sanzioni
In materia di contributo unificato tributario, la sanzione amministrativa per omesso o insufficiente versamento va irrogata applicando la disciplina speciale ritratta dal combinato disposto dell’art. 16, comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (T.U.S.G.) e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e non alla stregua dei parametri previsti in generale dall’art. 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (secondo cui la gravità della violazione va valutata in base alla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze, alla sua personalità o condizioni economiche e sociali). È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione che, nel caso di specie, ha accolto il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e cassato la sentenza della allora C.T.R. per la Toscana per aver erroneamente applicato la normativa in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Gli Ermellini, allineandosi ad una precedente pronuncia (C. Cass. ordinanza 22.06.2023, n. 19791), hanno confermato che la sanzione deve essere modulata secondo il criterio oggettivo dei giorni di ritardo, secondo quanto indicato anche dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 2011.