tratto da biblus.acca.it

Il crescente impiego di tecnologie avanzate, in particolare l’Intelligenza Artificiale (IA), nelle offerte tecniche relative agli appalti pubblici è il fulcro della sentenza 8092/2025 del Consiglio di Stato.

La terza classificata ha lamentato l’inaffidabilità delle due aggiudicatarie di un lotto. Uno dei motivi di impugnazione si focalizzava specificamente sull’inattendibilità delle valutazioni e dei punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice all’offerta di una delle aggiudicatarie, in relazione all’utilizzo dichiarato di strumenti di Intelligenza Artificiale – tra cui ChatGPT-4 e OpenAI – per l’elaborazione di alcuni criteri tecnici previsti dal capitolato.

Il giudice ha ritenuto infondata tale censura: è stata fatta una valutazione soggettiva dall’appellante che pretende di sostituirsi al giudizio tecnico-discrezionale della commissione di gara.

Inoltre, il punteggio assegnato all’offerta non risulta né eccessivo né anomalo, poiché la commissione ha tenuto conto di diversi aspetti valutativi e non del solo impiego dell’intelligenza artificiale.

A riprova di ciò, per alcuni criteri di valutazione, l’offerta concorrente, priva di riferimenti all’IA, ha persino ottenuto un punteggio superiore (constatazione che ha privato di rilevanza tutte le restanti argomentazioni dell’appellante, come la mancata valorizzazione delle osservazioni del consulente di parte).

Ne consegue che non trova riscontro l’assunto secondo cui l’uso dell’intelligenza artificiale avrebbe inciso in modo determinante sull’attribuzione del punteggio tecnico più elevato. Di conseguenza, risultano prive di rilievo anche le ulteriori doglianze relative alla mancata considerazione delle osservazioni del consulente tecnico di parte.

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