Tratto da: Sentenzeappalti.it

Consiglio di Stato, sez. III, 04.06.2024 n. 5016

La motivazione adottata dal TAR appare condivisibile sia nella parte in cui ha ritenuto plausibile una lettura dell’art. 16 del disciplinare tale da intendere con il termine “prodotti” i soli materiali di consumo e non anche le attrezzature ed i dispositivi, sia perché coerente con il principio di diritto stabilito dalla ivi richiamata sentenza del Consiglio di Stato (sez. III, 7 agosto 2020, n. 4978) secondo cui “L’omessa allegazione di una scheda tecnica inerente alla descrizione dei prodotti indicati nell’offerta non legittima l’immediata esclusione del concorrente pur se definita « essenziale » dalla lex specialis, dovendosi privilegiare una lettura complessiva e sistematica dell’intera normativa di gara”.
L’appellante, peraltro, non contesta che i dati mancanti nel format codifica prodotti fossero tutti presenti e ricavabili dalla relazione tecnica.  […]
Pertanto è la relazione tecnica chiamata ad assolvere la funzione di consentire alla commissione incaricata della valutazione delle offerte di verificare il rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste e di apprezzare le eventuali caratteristiche tecniche migliorative rispetto alle prescrizioni minime del presente capitolato…

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