Tratto da: Sentenzeappalti
Consiglio di Stato, sez. III, 04.11.2025 n. 8574
2.1. I primi 3 motivi, suscettibili di trattazione congiunta per connessione delle relative censure, vanno respinti sulla scorta di una rilettura della disposizione di gara che si assume violata alla luce del principio del risultato, il quale –nell’impianto del nuovo codice dei contratti- deve guidare l’interprete nella lettura e nell’applicazione della disciplina di gara, rendendosi funzionale a conseguire, nel rigoroso rispetto della legalità, il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti pubblici.
E’ invero indubbio che, nella fattispecie, la prescritta allegazione dei listini sia stata sostituita da parte di tutti i concorrenti, totalmente o parzialmente, dall’allegazione di un link di rinvio a piattaforme telematiche; la circostanza è confermata dalla stessa stazione appaltante (cfr. verbale di gara del 2.10.2024). Tuttavia, la modalità utilizzata non ha interferito con il raggiungimento dello scopo sostanziale (ossia l’individuazione della migliore offerta) né ha determinato un’alterazione della par condicio, determinando il superamento di tutti i rilievi articolati nei primi motivi; restando peraltro indimostrato che l’accesso ai listini telematici non sia stato consentito prima dell’avvio della fase di esecuzione della fornitura.
Si veda in proposito una recente pronunzia di questo Consiglio: ”Il principio della fiducia, insieme a quello del risultato, contenuti nella prima parte del d.lg. n. 36 del 2023 (artt. 1 e 2), impongono l’interpretazione della legge di gara secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.) per tutte le parti coinvolte nella procedura volta all’assegnazione della commessa pubblica; da ciò consegue che il bando e il disciplinare di gara, in tutte le ipotesi in cui insorgano criticità che non si traducono in vizi che abbiano inciso in maniera sostanziale e lesiva sulla posizione soggettiva delle parti, vadano interpretati alla luce del principio di legalità, al fine del perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio”.
Tanto più che la modalità di allegazione di cui si discute è stata utilizzata da tutti i concorrenti, ivi compresa l’interessata che infatti, per il listino sub a), ha allegato un link (anche tale circostanza è incontroversa); sicché la pretesa rigorosa applicazione della clausola de qua nel suo significato strettamente letterale si pone in contrasto con il divieto di abuso del diritto “quale è da ritenersi, a guisa di figura paradigmatica, il venire contra factum proprium dettato da ragioni meramente opportunistiche” (cfr., mutatis mutandi, questa Sezione, 24/12/2024, n.10362).

