tratto da biblus.acca.it

L’affidamento diretto, pur essendo una procedura semplificata, non esonera la Pubblica Amministrazione dall’obbligo di giustificare le ragioni della scelta dell’operatore economico. È quanto ribadito dal TAR Campania nella sentenza n. 958 del 27 maggio 2025, intervenendo su un caso di affidamento di un servizio postale.

Nel caso specifico, la PA aveva pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse, ma aveva dichiarato che lo stesso era andato deserto, non essendo pervenuta nessuna offerta entro il termine prescritto, così ha provveduto ad affidare direttamente l’incarico ad un altro operatore. Tuttavia, un’impresa dimostrava di aver effettivamente inviato nei termini tutta la documentazione richiesta, senza ricevere alcun riscontro. Da qui il ricorso, fondato sull’omessa valutazione dell’offerta e su una rappresentazione errata dei fatti.

L’affidatario del servizio ha sostenuto che l’avviso pubblico aveva solo carattere esplorativo e non impegnativo, che la trattativa rientrava nei casi di affidamento diretto. Inoltre per importi inferiori a 140.000 € non è obbligatoria una previa consultazione (art. 50, comma 1, lett. b, d.lgs. 36/2023). Nonostante la correttezza formale di tali affermazioni, il TAR ha evidenziato che esse non giustificano l’omissione di una proposta pervenuta regolarmente.

Nel caso analizzato, la PA ha ignorato un’offerta regolarmente trasmessa e ha motivato l’affidamento diretto sulla base di un fatto oggettivamente inesatto.

Il giudice amministrativo ha quindi annullato l’atto impugnato, obbligando l’amministrazione a riconsiderare l’affidamento tenendo conto dell’offerta ricevuta.

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