La questione relativa alla possibilità di sanare un errore nella presentazione dell’offerta economica resta uno dei temi più complessi negli appalti pubblici. Quando un errore è meramente materiale, può essere corretto senza pregiudicare la gara; quando invece incide sulla struttura dell’offerta, può comportarne l’esclusione. Il confine tra queste due situazioni si confronta con le prescrizioni della lex specialis, che definisce modalità e contenuti obbligatori dell’offerta.
Il caso specifico
Il TAR Calabria, con sentenza n. 274/2026, ha esaminato un caso in cui il disciplinare di gara richiedeva espressamente che l’offerta economica fosse espressa tramite ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, qualificando tale modalità come requisito essenziale a pena di esclusione. Un concorrente aveva invece indicato direttamente il prezzo complessivo, cioè un valore assoluto, creando una difformità rispetto alle regole fissate dalla stazione appaltante. Seppur il prezzo complessivo fosse chiaro e da esso fosse matematicamente deducibile il ribasso percentuale, la modalità scelta non rispettava la struttura prevista dal disciplinare. La stazione appaltante aveva quindi escluso il concorrente, ritenendo la difformità non sanabile.
La lex specialis e i limiti del soccorso istruttorio
Il D.lgs. n. 36/2023 rafforza il ruolo vincolante della lex specialis: le regole fissate dal disciplinare non sono meri riferimenti operativi, ma determinano i requisiti formali e sostanziali dell’offerta, le modalità di presentazione e le cause di esclusione. Quando la lex specialis prescrive l’indicazione del ribasso percentuale e collega a tale indicazione una clausola espulsiva, la forma diventa parte integrante della validità dell’offerta. L’istituto del soccorso istruttorio, previsto dall’art. 101 del D.Lgs., consente di sanare carenze documentali o irregolarità formali, ma non può essere utilizzato per modificare la struttura dell’offerta economica. Trasformare un valore assoluto in ribasso percentuale non costituisce correzione di un refuso, ma intervento sulla sostanza dell’offerta stessa, superando i limiti del soccorso istruttorio.
Analisi del TAR Calabria
Il TAR Calabria ha sottolineato che l’errore dell’operatore non era meramente materiale. La difformità riguardava la modalità di espressione dell’offerta economica, non una semplice imprecisione numerica. La procedura avrebbe richiesto un intervento ricostruttivo da parte della stazione appaltante per ottenere il ribasso percentuale, operazione che altera il contenuto originario dell’offerta e incide sul confronto competitivo tra i partecipanti. Il Collegio ha quindi privilegiato la tutela della par condicio tra concorrenti e la rigorosa osservanza delle regole di gara, ritenendo impossibile applicare orientamenti più permissivi che consentono la correzione di errori evidenti, quando la difformità riguarda un elemento essenziale.
Il ricorso è stato respinto, confermando l’esclusione del concorrente. La sentenza ribadisce che quando il disciplinare impone una specifica modalità di formulazione dell’offerta economica, ogni deviazione sostanziale – anche se matematicamente interpretabile – non può essere sanata. La forma dell’offerta economica, se puntualmente disciplinata, è parte integrante della sua validità, e il mancato rispetto di tale forma comporta l’esclusione automatica.

