Tratto da: Sentenzeappalti
Consiglio di Stato, sez. III, 05.11.2025 n. 8602
A tal riguardo, è necessario premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’offerta condizionata ricorre nel caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante: in tal caso l’offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla Stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato. Detta conformità non sussiste allorquando il concorrente subordini la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all’oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3226).
In altre parole, l’offerta può dirsi condizionata allorquando l’offerente non si impegni in termini immediati all’assunzione dell’obbligazione oggetto di gara, ma accetti di subordinare l’assunzione dell’obbligo al verificarsi di un evento futuro e incerto.

