Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, Sez. V, 21.07.2026 n. 5930

Ai fini dell’esame del motivo deve ricordarsi che, pur traducendosi la difformità dell’offerta rispetto alla lex specialis in un aliud pro alio e comportando, pertanto, l’esclusione dalla procedura anche in assenza di espressa previsione della sanzione espulsiva, ciò può avvenire soltanto nei casi in cui la lex specialis prevede caratteristiche e qualità del servizio, della fornitura, dei lavori, che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale. Laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale (tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8443). Si è pure precisato che le prestazioni offerte relativamente ai criteri fissati per la valutazione dell’offerta tecnica, laddove risultino difformi rispetto alla lex specialis, non possono comportare l’attribuzione del punteggio premiale, ma non determinano, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, l’inammissibilità, l’inefficacia o la invalidità dell’offerta complessiva, laddove, per il loro carattere marginale ed accessorio, non incidono sulla stessa (in questo senso Cons. Stato, Sez. V, 29 gennaio 2026, n. 780).
3.3.3. Alla luce di tali premesse, la proposta fornitura di smartphone commerciali in luogo di un sistema per la comunicazione via radio delle pattuglie (senza ponte radio), a prescindere da ogni valutazione circa la coincidenza o l’equivalenza dei prodotti, non integra un aliud pro alio e non determina l’inammissibilità dell’offerta, in considerazione dell’oggetto della procedura e della conseguente richiesta della stazione appaltante, come definita dagli artt. 3 del disciplinare e 1 del capitolato.

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