Espropriazione per pubblico interesse – Occupazione illegittima – Restituzione del bene – Condanna – Beneficiari – Esclusione
In caso di occupazione sine titulo di un immobile in assenza di un provvedimento di esproprio, i soggetti beneficiari della procedura ablativa non possono essere destinatari della condanna alla restituzione del bene se l’apprensione è stata disposta esclusivamente dall’amministrazione nell’esercizio di poteri autoritativi propri della funzione espropriativa e sia mancata l’assunzione, da parte dei beneficiari, di un ruolo attivo o la ricezione di una delega nella occupazione materiale. (1).
In motivazione la sezione ha distinto la figura del beneficiario dell’esproprazione ex art. 3, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica, 8 giugno 2001, n. 327, cioè il soggetto pubblico o privato in favore del quale è adottato il decreto di esproprio, quella del promotore di cui alla lett. d) che richiede l’avvio della procedura e quella del delegato all’esproprio, nozione di elaborazione giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 676) identificato in quel soggetto pubblico o privato formalmente investito, mediante atto amministrativo o convenzione, del compito di curare in tutto o in parte lo svolgimento delle fasi procedimentali tipiche della procedura ablativa, tra cui la predisposizione del piano particellare, la redazione e la notifica dei provvedimenti, la formulazione di proposte di indennizzo e la redazione dei verbali di immissione in possesso.
Espropriazione per pubblico interesse – Occupazione illegittima – Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Responsabilità solidale tra l’amministrazione e i soggetti attuatori o delegati – Presupposti – Elemento soggettivo – Colpa – Contributo causale
La responsabilità solidale tra amministrazione espropriante e altri soggetti per il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima di un bene, quale conseguenza della mancata conclusione del procedimento espropriativo, si configura soltanto laddove tali soggetti siano qualificabili come «delegati all’esproprio», sussistano elementi idonei a evidenziare un loro concorso di colpa ed emerga inoltre un contributo causale alla produzione dell’illecito. (2).
In applicazione di tale principio la sezione ha escluso la responsabilità risarcitoria dei soggetti beneficiari della procedura ablatoria, in un caso di occupazione sine titulo, in quanto essi non avevano curato alcuna fase del procedimento ablatorio, i cui atti erano stati adottati direttamente dall’amministrazione quale unica autorità espropriante, senza alcun apporto attivo o formale dei privati.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2025, n. 2069; 11 febbraio 2011, n. 676; Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2025, n. 7947; 4 giugno 2010, n. 13615.