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MEMOWEB N°101 DEL 29/05/2013
ILLECITO LIQUIDARE IL COMPENSO AL CONSULENTE SENZA AVER OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Il dirigente che non ha pubblicato l’obbligo di conferimento è tenuto a risarcire la Pa per una quota pari alla somma liquidata.
Il dirigente, prima di liquidare i compensi dei consulenti esterni, è tenuto a verificare che l’amministrazione abbia provveduto a pubblicare sul sito istituzionale il provvedimento di conferimento. Altrimenti rischia di pagare di tasca propria il compenso pattuito, come sanzione per non aver ottemperato alle disposizioni dell’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, modificato dalla legge n. 244/2007.
La responsabilità erariale del funzionario, sottolinea la Corte dei conti – Molise nella sentenza 29 aprile 2013 n. 48, consiste dunque nella liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione senza che si sia previamente pubblicato sul sito web dell’Amministrazione il relativo provvedimento di conferimento completo di indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.
Sotto il profilo del danno, la Corte dei conti Molise osserva che la responsabilità amministrativa prevista dalla normativa richiamata, in quanto sanzionatoria, non implica necessariamente la sussistenza di un danno patrimoniale. Ne consegue che, ai fini dell’accertamento della sussistenza di tale specifica ipotesi di responsabilità amministrativa non occorre verificare la sussistenza di un danno ingiusto risarcibile, quanto piuttosto accertare la mera violazione del precetto previsto dalla legge, oltre l’elemento psicologico.
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