Durante la verifica della congruità dell’offerta nell’ambito del sub-procedimento di anomalia, un giudizio negativo deve essere motivato in modo dettagliato dalla stazione appaltante. Al contrario, un giudizio positivo può basarsi sulle giustificazioni fornite dall’impresa, purché queste risultino coerenti e adeguate. Di conseguenza, chiunque voglia contestare la valutazione della stazione appaltante, come un operatore economico che presenti ricorso, ha l’onere di fornire argomentazioni valide per mettere in discussione il giudizio di congruità dell’offerta.
Un caso simile è stato recentemente affrontato dal TAR Piemonte con la sentenza n. 205 del 24 gennaio 2025, che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto per la fornitura di pasti. Il tribunale ha rilevato un errore nella valutazione della congruità dell’offerta, come sostenuto dal ricorrente.
Il TAR ha ribadito che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la verifica dell’anomalia dell’offerta non si concentra sulla ricerca di errori specifici, ma sull’accertamento dell’affidabilità complessiva dell’offerta rispetto all’esecuzione dell’appalto. L’analisi deve essere globale e sintetica, evitando di focalizzarsi in maniera frammentaria sulle singole voci di costo. L’annullamento dell’aggiudicazione può avvenire solo se l’offerta risulta complessivamente non sostenibile sotto il profilo economico.
Quando la stazione appaltante esprime un giudizio negativo sulla congruità dell’offerta, è richiesta una motivazione articolata. Tuttavia, se il giudizio è positivo, è sufficiente un riferimento alle giustificazioni fornite dall’impresa, a condizione che siano congrue e adeguate.
Chi contesta la congruità di un’offerta ha l’onere di dimostrarne l’inadeguatezza con elementi concreti, senza che il giudice possa sostituirsi alla valutazione tecnica della stazione appaltante.
Nel caso esaminato, il ricorrente ha evidenziato che la verifica di congruità non aveva considerato il nuovo CCNL, sopravvenuto durante il procedimento. Il TAR ha chiarito che la stazione appaltante deve valutare la sostenibilità dell’offerta alla luce degli aumenti salariali previsti, poiché l’omissione di tale verifica rende illegittima l’aggiudicazione. In questo caso, la mancata considerazione del nuovo CCNL ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto.