tratto da: dgt.mef.gov.it

Sentenza del 11/06/2024 n. 3868/3 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania

Nuovi documenti in appello

Per i ricorsi in appello notificati a partire dal 5 gennaio 2024, è fatto divieto di depositare documenti nuovi, anche se decisivi, salvo che il giudice di secondo grado non li ritenga indispensabili ai fini della decisione. È da considerarsi “indispensabile” il documento idoneo ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione dei fatti di causa.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania sulla base della nuova formulazione dell’art. 58, D. Lgs. n. 546/1992, così come modificato dal D.lgs. n. 220/2023 (cfr. art.1, comma 1, lettera bb) del decreto di riforma del processo tributario). Nel caso di specie, i giudici partenopei hanno accolto l’appello dell’Agente della Riscossione, notificato prima del 5 gennaio 2024, ritenendo legittima, in fase di appello, la produzione documentale relativa agli atti interruttivi della prescrizione dei crediti erariali eccepita dal contribuente.

Testo integrale della sentenza

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