La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 368/2025/PAR del 12 novembre 2025, è tornata sul tema della ricostituzione del fondo per la remunerazione dello straordinario, affrontando il caso di un comune che, nel 2015, aveva azzerato tale fondo senza riversare le relative risorse nel Fondo risorse decentrate.
I magistrati contabili hanno confermato l’orientamento già espresso dall’ARAN (parere RAL 1816), secondo cui il fondo dello straordinario può essere ricostituito “tenendo conto delle previsioni contenute all’art. 14 del CCNL 1.4.1999, nel rispetto dei vincoli di contenimento della finanza pubblica”.
La Sezione lombarda ha quindi ribadito che, in presenza di effettive e documentate esigenze eccezionali, l’ente può procedere alla ricostituzione del fondo, purché nel rispetto della contrattazione collettiva e dei limiti finanziari vigenti, incluso l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
Nel frattempo, va segnalato che l’ipotesi di CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritta il 3 novembre 2025 introduce per la prima volta la possibilità di aumentare il fondo destinato allo straordinario, innovando un ambito che per oltre vent’anni era rimasto sostanzialmente immobile.
Si tratta di un passaggio significativo, perché riconosce la necessità – ormai strutturale in molti enti – di modulare le risorse destinate al lavoro straordinario in funzione delle reali esigenze organizzative.
In sintesi, tra giurisprudenza contabile e nuove aperture della contrattazione collettiva, gli enti locali dispongono oggi di un quadro più chiaro e flessibile per programmare correttamente il ricorso allo straordinario, evitando gli errori del passato e garantendo coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
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