Notifiche al nuovo domicilio:
countdown dalla comunicazione
L’Amministrazione non è tenuta verificare l’esattezza dell’indirizzo dal contribuente in caso di difformità tra residenza anagrafica e domicilio fiscale dichiarati
SINTESI: La Corte di Cassazione conferma il principio di diritto, secondo il quale, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al contribuente, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli effetti della variazione dell’indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente conoscibile, sia dal contribuente che dall’Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento (Cass., n. 41137 del 2021; n. 10967 del 2017).
Ciò trova conferma anche per le notifiche dell’avviso d’accertamento a mezzo posta, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 890 del 1982 (Cass. n. 28733 del 2024).
Si è inoltre affermato che ai fini dell’accertamento, ai sensi dell’art. 58, D.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale, non corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto, sicché in caso di originaria difformità – non importa se per errore o per malizia – tra residenza anagrafica e domicilio indicato in dichiarazione dei redditi, la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso quest’ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) deve ritenersi valida (Cass., n. 13843 del 2021; n. 25680 del 2016; n. 27129 del 2016; n. 18934 del 2015; n. 15258 del 2015).
Ordinanza n. 24705 del 7 settembre 2025 (udienza 11 aprile 2025)
Cassazione civile, sezione V – Presidente Perrino Angelina Maria
Notifica dell’avviso di accertamento- Variazione del domicilio fiscale
|