Le scriventi Organizzazioni sindacali sono state informate del fatto che un Comune dell’Emilia-Romagna intenderebbe formalizzare una richiesta di pubblicizzazione di una sede di segreteria convenzionata a seguito delle recenti consultazioni elettorali amministrative che hanno interessato un comune aderente alla convenzione diverso dal capofila.
Segnaliamo al Ministero che detta richiesta, qualora formalizzata, risulterebbe in contrasto con l’art 99 del TUEL e con quanto recentemente stabilito da codesto Ministero con il Decreto 21 ottobre 2020 recante “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale”, emanato in attuazione dell’art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) che reca la nuova disciplina delle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale.
Il citato DM 21.10.2020, infatti, all’art. 3, comma 21, in ossequio al dettato normativo, demanda unicamente al comune capofila l’applicazione degli istituti, non solo economici ma anche giuridici, connessi allo svolgimento del rapporto di servizio, tra i quali rientra senza alcun dubbio la nomina del segretario titolare, tant’è che ciò è ribadito anche nella successiva Circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali -Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali – prot. 14449 del 1° dicembre 2020. Alla pagina 3 della citata Circolare, nella parte in cui si illustra il contenuto dell’art. 3, si sottolinea, infatti, che il comma 2 della disposizione in argomento “attribuisce all’ente capofila il compito di applicare, per conto di tutti gli enti convenzionati, gli istituti giuridici ed economici previsti dall’ordinamento in relazione allo svolgimento del rapporto di servizio, in forza di quanto disposto dall’art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 465/19972” che disciplina
appunto la nomina e revoca del segretario.
Si evidenzia che tale previsione dettata in materia di sedi convenzionate, contenuta sia nel Decreto che nella Circolare, risulta coerente con quanto disposto dal comma 2 dell’art. 99 del TUEL laddove dispone che “salvo quanto disposto dall’articolo 100 (revoca, ndr), la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco … che lo ha nominato”.
Alla luce di quanto sopra illustrato, è evidente come una diversa interpretazione non risulterebbe coerente con l’art 99 del TUEL e con la nuova disciplina normativa dettata in materia di sedi convenzionate.
Nella certezza che codesto Ministero – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – opererà nel rispetto delle disposizioni dallo stesso dettate respingendo richieste in contrasto con la disciplina normativa vigente, si porgono distinti saluti.

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