Tratto da: Sentenzeappalti
Consiglio di Stato, sez. V, 18.02.2026 n. 1286
Per ragioni di completezza espositiva, reputa il Collegio di esaminare anche l’ulteriore motivo di gravame, con il quale si censura la mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara per mancata osservanza della normativa sul lavoro dei disabili (artt. 94 co. 5 lett. b) d. lgs. n. 36/23, e artt. 3 ss. l. n. 68/99), parimenti prevista a pena di esclusione.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 l. n. 68/99 (la cui previsione è richiamata dall’art. 94 comma 5 lett. b) d. lgs. n. 36/23, con adempimento prescritto a pena di esclusione dalla gara): “I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.
Tanto premesso, rileva il Collegio che l’aggiudicataria aveva indicato in sede di gara un organico di 25 dipendenti. Orbene, anche escludendo i due autisti, residuano 23 dipendenti. Pertanto, venendo in rilievo un organico maggiore di 15 dipendenti, doveva dimostrarsi l’assunzione di almeno un disabile.
Sul punto, il TAR ha ritenuto sufficiente la relazione del consulente del lavoro di parte aggiudicataria, che ha dichiarato che la società non era soggetta all’applicazione della l. n. 68/1999.
Tuttavia, trattasi di mera affermazione – tra l’altro di parte – e non certamente una prova. Occorreva invece dimostrare con altri mezzi (visura camerale; comunicazioni all’Inps) il non assoggettamento dell’aggiudicataria alla normativa sul lavoro dei disabili.
Pertanto, anche sotto tale profilo l’aggiudicataria andava esclusa dalla gara, per mancata prova del possesso di un requisito previsto a pena di esclusione dalla gara.

