Sentenza del 07/05/2025 n. 86/2 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara
Non compensabilità dei debiti scaduti e iscritti a ruolo con crediti di imposta agevolativi
La compensazione di un debito iscritto a ruolo attraverso un credito agevolativo è preclusa dalla natura eccezionale del mezzo di estinzione delle obbligazioni, che non è previsto dalla legge in relazione a questa fattispecie.
Infatti, il richiamo all’art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 non è pertinente per dirimere la quaestio iuris, vietando la norma la compensazione dei crediti d’imposta con debiti erariali non iscritti a ruolo in presenza di debiti tributari scaduti e a ruolo: quest’ultimi dovranno essere necessariamente adempiuti dal contribuente prima di attivare il meccanismo compensativo previsto dall’art. 17, D.lgs. n. 241/1997.
Nel caso così deciso dalla C.G.T. di Ferrara la ricorrente pretendeva di utilizzare il credito agevolativo riconosciutole dall’art. 121, comma 2, lett. d), D.L. n. 34/2020 (c.d. bonus facciate) per estinguere somme iscritte a ruolo per imposte erariali nonostante il comma 1, quarto periodo, dell’art. 31 cit. prenda testualmente in considerazione solo i crediti d’imposta.