Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 5 Giugno, 2025
Categoria 05.03.01 Composizione, funzionamento, competenze, durata in carica
 
 
Sintesi/Massima

La determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni rimessa, ai sensi dell’art.117, comma 2, lett.p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Testo

(Parere n.7650 del 5/3/2025) Si fa riferimento alla nota con la quale il sindaco del Comune di …, ente con popolazione di 2.185 abitanti, ha formulato un quesito in ordine alla possibilità di aumentare il numero di assessori, senza oneri economici aggiuntivi a quelli attuali. Si premette, in via generale, che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni rimessa, ai sensi dell’art.117, comma 2, lett.p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Nel caso di specie, la composizione numerica della giunta deve essere conformata alle disposizioni dell’articolo 1, comma 135, della legge n.56 del 7 aprile 2014 che ha apportato modifiche all’articolo 16, comma 17, del d.l. n.138/2011, convertito in legge n.148/2011. Ai sensi della citata normativa è previsto che, per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, “il numero massimo degli assessori è stabilito in due”. In proposito, si osserva che l’ente in oggetto dovrà attenersi alla disciplina legislativa vigente in ordine al numero degli assessori. Pertanto, come già rappresentato con la circolare ministeriale n.6508 del 24.04.2014, i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti potranno nominare al massimo due assessori.

Torna in alto