Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3570
Data emissione: 23/06/2025
Argomenti: Direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione
Oggetto: Interventi di importo superiore a 500.000 Euro – Art. 32 All. II.14
Quesito: Si chiede se, per stabilire l’ammontare di un “intervento” ai sensi dell’art. 32 All. II.14, si debba fare riferimento all’importo massimo stimato (incluse opzioni e rinnovi) di cui al comma 4 dell’art. 14 del Codice. La questione è rilevante, poiché da essa dipende l’obbligo di nomina del DEC e la conseguente possibilità di incentivare le attività.
Risposta aggiornata
La risposta è negativa in quanto l’importo di 500.000 degli “interventi” di cui all’art. 32 dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 36 del 2016 deve intendersi riferito all’importo posto a base di gara e non all’importo massimo stimato (quest’ultimo comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi) di cui al comma 4 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36 del 2016.