Il T.a.r. per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, solleva due diverse q.l.c. La prima in relazione all’art. 16, comma 1, lettera b) della l.r. della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s) Cost., nella parte in cui attribuisce alle province le funzioni amministrative in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, atteso che la medesima l.r. n. 26 del 2023 non disciplina – nemmeno con indicazioni di massima – i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte della Regione sulle Province nell’esercizio delle funzioni relative ai rifiuti e alle discariche e, soprattutto, non prevede alcunché in merito ai poteri sostitutivi regionali, richiesti dall’art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, convertito in l. n. 136 del 2023. La seconda questione, invece, ha ad oggetto l’art. 2, comma 7, quinquies della l.r. della Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (come novellato dalla l.r. 12 dicembre 2017, n. 36), per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l’intervento è autorità competente all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti localizzati nel territorio. Ciò in quanto secondo il T.a.r. di Brescia il legislatore regionale lombardo, nell’attribuire alle province le funzioni di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art. 2, comma 7 quinquies, l.r. 5 del 2010, ha introdotto un modello di distribuzione delle competenze decisionali che viola la riserva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, prevista dall’art. 27 bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale con riferimento ai progetti sottoposti a VIA di competenza regionale.
- News n. 98 del 4 novembre 2025 , (317819kb)

