tratto da giustizia-amministrativa.it

La seconda sezione del T.a.r. per il Lazio solleva due diverse q.l.c.-. La prima in relazione all’art. 70 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“acquisto coattivo”) per contrasto con gli artt. 3, commi 1, 9, commi 1 e 2, 41, 42 e 97, comma 2, Cost. nella parte in cui consente all’ufficio di esportazione della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell’attestato di libera circolazione) di proporre al Ministero della cultura l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all’interessato. La seconda q.l.c. ha ad oggetto l’art. 65, comma 3, 4 e 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004 (“uscita definitiva”) per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, Cost. nella parte in cui, al suo secondo periodo, consente all’ufficio di esportazione, all’atto della ricezione della autodichiarazione finalizzata al trasferimento di opera all’estero, di avviare il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale di cui all’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004 solo nell’ipotesi in cui la medesima ricada nella fattispecie ex art. 10, comma 3, lett. d-bis) del medesimo decreto (id est: “le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”) e non anche nelle altre ipotesi di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004.

Torna in alto