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È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, della l.r. del Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2025 n. 12, per violazione degli artt. 3, 41, 81 e 97 Cost. e conseguentemente dei princìpi di uguaglianza sostanziale, di ragionevolezza e non discriminazione, di sostenibilità finanziaria, di libertà di iniziativa economica, sotto il profilo della neutralità concorrenziale, nonché di buon andamento della pubblica amministrazione.

