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È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3, commi 1 e 2, Cost., la q.l.c. dell’art. 29, comma 1, lett. c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (“Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater”), che include, tra i requisiti minimi dei beneficiari finali, l’essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni (anche non continuativi, negli otto anni precedenti).
- News n. 71 del 4 agosto 2025 , (328440kb)